Sentenza del 21/04/2016 n. 1165 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRES - IRAP - IVA - accertamento - reddito d'impresa - congruità costi e ricavi - inerenza - diretta imputazione ad attività d'impresa - coerenza economica - onere della prova - idonea documentazione - incombe sul contribuente - assenza prova - deducibilità - non è concessa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa deducibilità del costo non è stata riconosciuta per la parte ritenuta sproporzionata, in quanto il contribuente non aveva fornito una prova documentale sufficiente della relativa effettività, inerenza, diretta imputazione e coerenza economica. L'onere della prova incombeva sul contribuente e la sua mancata assoluzione legittimava il recupero fiscale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità, ai fini IRES, IRAP e IVA, di costi ritenuti non congrui o sproporzionati rispetto ai ricavi conseguiti e all'oggetto dell'attività d'impresa. In presenza di una contestazione dell'Amministrazione finanziaria sulla congruità delle componenti negative, il contribuente deve dimostrare, mediante idonea documentazione, l'effettività dei costi, la loro inerenza all'attività d'impresa, la diretta imputazione ad attività produttive di ricavi e la coerenza economica dell'operazione.
Norme richiamate
Art. 19 del d.P.R. n. 633/1972
La detrazione dell'IVA relativa agli acquisti richiede che il costo sia effettivo e riferibile all'attività economica esercitata, secondo i presupposti sostanziali e documentali previsti dalla normativa.
d.P.R. n. 597/1973
Richiamato quale disciplina storica in materia di determinazione del reddito, rileva per i principi relativi alla deducibilità dei componenti negativi collegati all'attività produttiva.
d.P.R. n. 598/1973
Richiamato quale disciplina storica della determinazione del reddito d'impresa e dei criteri di imputazione e deducibilità dei costi.
d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
La deducibilità dei costi d'impresa presuppone la loro effettività, inerenza e riferibilità all'attività esercitata; i costi privi di adeguata giustificazione o economicamente sproporzionati possono essere disconosciuti.
Cassazione, sentenza n. 7701/2013
Conferma che, quando l'Amministrazione contesta la congruità di un costo, il contribuente deve fornire la prova della sua effettività e inerenza attraverso documentazione idonea.
Cassazione, sentenza n. 16480/2014
Ribadisce che l'onere di dimostrare la coerenza economica e la diretta imputazione del costo all'attività d'impresa grava sul contribuente; in mancanza, la deduzione può essere negata.
Massime di principio
- La mera contabilizzazione di un costo o la sua esposizione in dichiarazione non dimostra automaticamente il diritto alla deduzione.
- Quando l'Amministrazione finanziaria contesta la congruità o la sproporzione di un costo, il contribuente deve produrre documenti idonei a dimostrarne effettività, inerenza, riferibilità all'attività e coerenza economica.
- L'inerenza non coincide con la sola registrazione contabile: occorre dimostrare un collegamento concreto tra il costo e l'attività produttiva di ricavi.
- Un costo non deve necessariamente produrre un ricavo immediato, ma deve essere ragionevolmente collegato all'attività d'impresa e non risultare privo di giustificazione economica.
- In assenza di prova sufficiente, l'Amministrazione può disconoscere la deducibilità, integralmente o limitatamente alla parte sproporzionata o non giustificata.
- È opportuno conservare contratti, fatture dettagliate, ordini, relazioni, prove dei pagamenti e ogni documento utile a dimostrare la funzione aziendale e la congruità della spesa.
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