Cassazione Civile, Ordinanza n. 07838/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi, poiché la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese, rinuncia accettata dalla controricorrente. Il giudizio è stato quindi dichiarato estinto ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società in nome collettivo e il suo socio fideiussore avevano convenuto in giudizio la banca che gestiva il conto corrente della società, chiedendo accertarsi l'illegittimità di interessi ultralegali, anatocistici e usurari applicati al rapporto, con conseguente condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite, alla liberazione del fideiussore e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il Tribunale aveva accertato il saldo del conto a credito del cliente e rigettato le altre domande; la Corte d'appello aveva rigettato l'appello. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dell'usura sopravvenuta; 2) contestazione della quantificazione del saldo di conto corrente operata in primo grado; 3) violazione degli artt. 1815 c.c. e 644 c.p., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto provata un'usura sopravvenuta che, secondo i ricorrenti, non era configurabile quando l'eccedenza dei tassi derivava da una modifica unilaterale ex art. 118 TUB.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Invocato come parametro del dedotto vizio di omessa pronuncia su una domanda introdotta in appello.
art. 1815 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alle conseguenze dell'asserita usura nei rapporti di mutuo/credito, nel contesto della contestazione dei tassi applicati al conto corrente.
art. 644 c.p.
Richiamato quale norma incriminatrice/di riferimento per la nozione di usura, deducendosi che la Corte territoriale avrebbe errato nel ravvisare l'usura sopravvenuta.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Invocati per censurare la valutazione delle prove e la ritenuta dimostrazione dell'usura sopravvenuta.
art. 118 TUB
Richiamato per sostenere che l'eventuale eccedenza dei tassi era conseguenza di una modifica unilaterale del contratto e non integrava usura sopravvenuta.
art. 391 c.p.c.
Base normativa della declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., con assorbimento dell'esame dei motivi.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non si pronuncia sul merito delle censure dedotte, né sulle questioni processuali o sostanziali prospettate nel ricorso.
- La contestazione in cassazione di omessa pronuncia, errata quantificazione del saldo e errata applicazione delle norme sull'usura resta priva di esame se interviene una rinuncia rituale al ricorso.
- In materia di rapporti bancari, le doglianze sulla configurabilità dell'usura sopravvenuta e sulla rilevanza di modifiche unilaterali del tasso ex art. 118 TUB devono essere scrutinabili solo se il giudizio non si estingue per rinuncia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07749/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_civile · 31 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07751/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_civile · 31 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07752/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_civile · 31 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07758/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_civile · 31 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07759/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_civile · 31 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07765/2026 del 31/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →