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Sentenza

Sentenza n. 4829/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater) n. 07735/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509584

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale di demolizione di box e tralicci funzionali alle trasmissioni radiofoniche e radiotelevisive

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza del TAR Lazio deducendo, in modo unitario e indistinto, omessa pronuncia, erronea e illogica motivazione, erronea ricostruzione dei fatti, violazione della normativa edilizia e del codice delle comunicazioni elettroniche, violazione delle regole sul giusto procedimento e delle norme processuali sull’istruttoria e sulla prova. In particolare, ha sostenuto di non poter essere destinataria dell’ordine perché non aveva realizzato né possedeva materialmente le strutture; ha invocato atti di assenso comunali, precedenti decisioni giudiziarie, istanze presentate da altri soggetti e la formazione del silenzio previsto dalla disciplina delle autorizzazioni per impianti di comunicazione elettronica. Ha inoltre sostenuto che le strutture fossero legittime per effetto della normativa speciale sulle radiodiffusioni e sulle comunicazioni elettroniche, senza necessità di titolo edilizio, richiamando l’assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria e l’inapplicabilità della disciplina edilizia ordinaria. Ha dedotto la risalenza degli impianti, la presenza di altri impianti più grandi, precedenti istanze di regolarizzazione e la mancata ricerca di siti alternativi. Ha contestato anche l’assenza dei presupposti per un’ordinanza contingibile e urgente, l’impossibilità concreta di eseguire la demolizione, la fondatezza degli accertamenti comunali e la valenza probatoria degli atti utilizzati dall’amministrazione, chiedendo infine una consulenza tecnica o una verificazione.

La decisione

L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. La censura relativa alla non riferibilità dell’ordine alla società è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in appello; il Consiglio di Stato l’ha comunque ritenuta infondata, affermando che il possessore o utilizzatore dell’opera abusiva può essere destinatario dell’ordine di demolizione e della successiva sanzione per omessa rimozione. È stata respinta la tesi secondo cui vi sarebbero stati atti di assenso o istanze di altri soggetti idonei a consolidare la regolarità edilizia, non risultando rilasciati titoli relativi alla legittimità edilizia della struttura. Il Collegio ha ribadito che, per opere stabilmente ancorate al suolo e incidenti sulla trasformazione del territorio, era necessario il titolo edilizio previsto dalla disciplina vigente ratione temporis; la normativa speciale sulle radiodiffusioni e sulle comunicazioni elettroniche non introduceva alcuna sanatoria edilizia automatica né rendeva irrilevante il controllo urbanistico-edilizio. La risalenza degli impianti non imponeva una motivazione ulteriore sull’interesse pubblico, poiché l’ordine di demolizione di un abuso mai assistito da titolo è atto vincolato e doveroso. La dedotta disparità di trattamento è stata respinta per assenza di puntuali evidenze e perché non invocabile per ottenere una diversa interpretazione o applicazione della legge. Le istanze di regolarizzazione presentate da soggetti diversi non incidevano sulla legittimità dell’impianto, mentre la necessità di reperire un sito alternativo riguardava l’esecuzione e non la validità dell’ordinanza. È stata respinta anche la censura sull’assenza dei presupposti delle ordinanze contingibili e urgenti, non trattandosi di tale tipologia di atto ma di ordinanza repressiva di abuso edilizio. L’impossibilità concreta di eseguire l’ordine è stata ritenuta questione esecutiva. Le contestazioni sull’istruttoria sono state dichiarate inammissibili perché nuove e comunque infondate: l’accertamento comunale si fondava su elementi oggettivi comprovanti l’assenza del titolo, senza necessità di atti dotati di fede privilegiata. La richiesta di consulenza tecnica o verificazione, formulata solo nelle conclusioni e senza indicazione dell’oggetto e delle ragioni, è stata dichiarata inammissibile. Nulla sulle spese, poiché gli enti intimati non si sono costituiti.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 10/1977

    ogni attività che comportasse la trasformazione del territorio attraverso l’esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi, ove il mutamento e l’alterazione avessero un qualche rilievo ambientale ed estetico, o anche solo funzionale

    La disposizione, applicabile ratione temporis, imponeva il rilascio della concessione edilizia per opere incidenti sulla trasformazione del territorio; il Collegio la ritiene applicabile alle strutture stabilmente ancorate al suolo destinate alle trasmissioni radiofoniche e radiotelevisive.

  • d.P.R. 380/2001

    La disciplina edilizia vigente ha trasposto la regola secondo cui per opere della tipologia considerata è necessario un titolo edilizio; il richiamo al testo unico edilizia serviva a individuare la categoria di opere soggette a titolo.

  • artt. 16 e 32 l. 223/1990

    non contempla affatto un meccanismo di sanatoria edilizia in favore delle strutture delle emittenti autorizzate, a livello ministeriale, alla attività di diffusione radio-televisiva

    Le autorizzazioni ministeriali per l’installazione e l’esercizio degli impianti non sostituiscono il titolo edilizio e non determinano una sanatoria automatica.

  • art. 23 l. 11/2004

    Richiamato insieme agli artt. 16 e 32 l. 223/1990 per escludere l’esistenza di un meccanismo di sanatoria edilizia automatica per le strutture delle emittenti autorizzate.

  • art. 27 l. 112/2004

    possano continuare ad operare esclusivamente gli impianti che non siano “in contrasto con le norme urbanistiche vigenti in loco”

    La prosecuzione dell’attività degli impianti presuppone la loro compatibilità con le norme urbanistiche locali e non elimina il controllo edilizio.

  • art. 87 d.lgs. 259/2003

    silenzio ex art. 87, comma IX

    La formazione del silenzio previsto per le istanze relative agli impianti di comunicazione elettronica non è stata ritenuta idonea, nel caso concreto, a dimostrare la regolarità edilizia delle strutture.

  • art. 86 d.lgs. 259/2003

    Il richiamo ai limiti della disposizione non incide sulla necessità del titolo edilizio per le opere oggetto dell’ordinanza.

  • artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000

    Non sono applicabili all’ordinanza impugnata, che ha natura repressiva di un abuso edilizio e non di ordinanza contingibile e urgente.

  • Adunanza plenaria, sentenza n. 9/2017

    il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso

    La tardività dell’ordine di demolizione e il mancato coinvolgimento del responsabile originario non impongono una motivazione ulteriore sull’interesse pubblico, quando l’opera sia abusiva e mai assistita da titolo.

  • art. 115, comma 2, c.p.c.

    Richiamato dall’appellante in relazione alla valutazione degli elementi probatori; la censura è stata respinta perché l’accertamento comunale risultava fondato su elementi oggettivi.

  • artt. 46, comma 2, 63 e 64 c.p.a.

    Richiamati dall’appellante in tema di istruttoria e prova; il Collegio ha dichiarato inammissibile la richiesta istruttoria non specificamente motivata.

  • art. 2700 c.c.

    Il Collegio ha escluso che, per legittimare l’azione repressiva edilizia, fosse necessaria la disponibilità di atti dotati di fede privilegiata fino a querela di falso.

Massime di principio

  • Le strutture stabilmente ancorate al suolo e funzionali alle trasmissioni radiofoniche o radiotelevisive, in quanto idonee a incidere sulla trasformazione urbanistica, edilizia, ambientale o funzionale del territorio, sono soggette al necessario titolo edilizio previsto dalla disciplina applicabile ratione temporis.
  • Le autorizzazioni ministeriali o le procedure previste dalla normativa speciale sulle radiodiffusioni e sulle comunicazioni elettroniche non costituiscono, di per sé, sanatoria edilizia e non sostituiscono il titolo edilizio richiesto dalla normativa urbanistica locale.
  • Il possessore o utilizzatore di un’opera abusiva può essere legittimamente destinatario dell’ordine di demolizione e della successiva sanzione per omessa rimozione, anche se non ha realizzato l’opera e non ne è proprietario.
  • L’ordine di demolizione di un’opera abusiva mai assistita da titolo è un atto vincolato e doveroso; il decorso del tempo non impone, di regola, una motivazione ulteriore sulle ragioni di pubblico interesse, né la necessità di individuare preventivamente una diversa collocazione dell’impianto condiziona la validità dell’ordine.
  • L’impossibilità concreta di eseguire l’ordine di demolizione attiene alla fase esecutiva e non incide, in quanto tale, sulla validità del provvedimento repressivo.
  • Per legittimare l’accertamento di un abuso edilizio non è necessaria la disponibilità di atti aventi fede privilegiata fino a querela di falso, quando l’amministrazione abbia fondato il provvedimento su elementi oggettivi e certi circa l’assenza del titolo edilizio.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziDestinazioni d'uso e zone omogeneeAppello
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardività

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