Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29993/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il difensore dell'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catania deducendo violazione dell'art. 649 cod.proc.pen. per non aver dichiarato l'improcedibilità del giudizio per divieto di secondo giudizio (ne bis in idem). Si contestava che, per i medesimi fatti di ricettazione di un escavatore marca Caterpillar, fosse pendente un altro procedimento penale avanti alla stessa autorità giudiziaria, iscritto anteriormente, il quale avrebbe dovuto impedire il proseguimento del presente processo. Il ricorso sosteneva l'identità dell'oggetto (ricettazione dell'escavatore) e della persona offesa, nonostante la diversa formulazione di numeri di telaio e l'ulteriore contestazione di truffa nel procedimento separato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse errato nel negare la sussistenza della causa di improcedibilità richiamando la non definitività dei procedimenti. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto contro una persona se è già pendente un processo per gli stessi fatti avanti alla stessa sede e per iniziativa del medesimo pubblico ministero; pertanto ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per un nuovo esame di merito. In sede di nuovo giudizio dovranno essere verificati, fra l'altro, l'effettiva anteriorità del procedimento separato (registro 3647/2012 rispetto al 9201/2013), l'identità dell'oggetto e lo stato del procedimento separato; è stato inoltre precisato che la presenza nel separato procedimento di una contestazione di truffa è irrilevante rispetto alla questione della non procedibilità ex art. 649 cod.proc.pen. La sentenza è stata annullata con rinvio; non è stata dichiarata immediatamente l'improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 648 cod.pen.

    La fattispecie penale contestata è la ricettazione dell'escavatore; la Corte richiama che i fatti sono stati qualificati nella ipotesi di cui a tale norma e che l'identità dell'oggetto della ricettazione fra i procedimenti è elemento centrale per la verifica della litispendenza

  • art. 649 cod.proc.pen.

    La norma sul divieto di secondo giudizio (improcedibilità per litispendenza avanti alla stessa sede) è stata ritenuta applicabile: se esiste un procedimento anteriore pendente avanti alla stessa autorità per gli stessi fatti e la stessa persona, il secondo procedimento deve essere dichiarato improcedibile o archiviato. La Corte ha rilevato che la Corte d'appello ha errato nel ritenere che la non definitività potesse escludere la causa di improcedibilità

  • Sezioni Unite, n. 34655 del 28/06/2005 (Rv. 231800 - 01)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio che l'azione penale non può essere nuovamente promossa per un fatto e contro una persona quando un processo per gli stessi fatti è già pendente nella stessa sede e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M.; in tal caso deve essere disposta l'archiviazione o la relativa causa di improcedibilità deve essere rilevata in sentenza

Massime di principio

  • Se esiste un procedimento penale anteriore e pendente avanti alla stessa autorità giudiziaria per gli stessi fatti e la stessa persona, si configura litispendenza che può determinare l'improcedibilità del procedimento duplicato ex art. 649 c.p.p.
  • La non definitività di uno o dell'altro procedimento non esclude in sé l'applicazione del divieto di secondo giudizio quando entrambi i processi siano pendenti nella stessa sede e promossi dallo stesso Ufficio del P.M.
  • Per accertare la litispendenza è necessario verificare dati concreti: numero di registro, data di iscrizione, identità dell'oggetto (anche se indicato con riferimenti tecnici diversi, es. numeri di telaio), identità della persona offesa e periodo di consumazione
  • La presenza di contestazioni aggiuntive (es. truffa) in un procedimento separato non rende automaticamente irrilevante la questione della improcedibilità rispetto alla specifica fattispecie duplicata (es. ricettazione): va valutata l'effettiva sovrapposizione dei nuclei fattuali
  • In caso di sospetto di duplicazione, la difesa deve eccepire tempestivamente l'improcedibilità; il giudice di merito deve verificare gli elementi di litispendenza e, se confermata, disporre l'archiviazione o dichiarare l'improcedibilità; la Cassazione può annullare e rinviare se l'accertamento non è stato adeguatamente svolto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.