Sentenza n. 268/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di Agea sull’istanza di sospensione della riscossione e di ricalcolo del prelievo supplementare relativo alle campagne 2001/2002 e 2006/2007
Esito
Favorevole al resistente (agenzia pubblica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego con cui Agea aveva confermato la legittimità del debito iscritto a ruolo, deducendo, in sintesi: la necessità di conformarsi alle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di quote latte e di ricalcolare il prelievo anche se determinato da atti divenuti inoppugnabili; l’inesistenza di un giudicato nazionale di merito ostativo, sul presupposto che per una delle annualità il precedente giudizio fosse stato definito per perenzione; l’obbligo di autotutela per evitare disparità di trattamento rispetto ad altri produttori; la doverosità dell’annullamento alla luce dell’Adunanza plenaria n. 17 del 2021; la violazione del divieto di discriminazione nell’ambito della politica agricola comune; la violazione delle regole sul riparto di competenze tra Agea e Regione. Nel corso del giudizio sono però intervenute due pronunce definitive che hanno annullato le comunicazioni di prelievo supplementare: per il 2001/2002, la sentenza del Consiglio di Stato n. 3130/2022; per il 2006/2007, la sentenza del TAR Lazio n. 5605/2024, resa possibile dalla tempestiva opposizione al decreto di perenzione. È inoltre intervenuta una sentenza del TAR Lombardia n. 542/2025 che ha annullato la cartella di pagamento relativa alle due annualità.
La decisione
Il TAR ha distinto le due annualità. Quanto al 2001/2002, ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza originaria di interesse, poiché la comunicazione di prelievo era già stata annullata dal Consiglio di Stato prima della proposizione del ricorso e Agea non avrebbe comunque potuto procedere alla riscossione della relativa somma. Quanto al 2006/2007, il ricorso era originariamente ammissibile, poiché al momento della proposizione risultava soltanto un decreto di perenzione; tuttavia, durante il giudizio è sopravvenuta la sentenza definitiva di annullamento della comunicazione di prelievo, con conseguente cessazione della materia del contendere. Le medesime conclusioni sono state estese alle domande dirette a ottenere l’annullamento in autotutela e il ricalcolo, essendo Agea già obbligata a procedere al ricalcolo in forza delle sentenze di annullamento e dell’art. 10-bis d.l. 69/2023, introdotto dalla l. 103/2023. Le domande di accertamento dell’inesistenza del debito e di risarcimento del danno sono state dichiarate improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, anche alla luce dell’annullamento della cartella di pagamento. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, commi 537-539, l. 228/2012
Disciplina l’istanza di sospensione della riscossione e il riscontro dell’ente creditore sulla legittimità del debito iscritto a ruolo.
art. 8-quinquies d.l. 5/2009, convertito dalla l. 33/2009
Rileva per la rateizzazione del prelievo supplementare e per gli effetti collegati alla rinuncia alle azioni giudiziarie.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Ha consentito il deposito delle pronunce sopravvenute e delle memorie considerate dal Collegio nella decisione.
art. 10-bis d.l. 69/2023, inserito dalla l. 103/2023
Al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/18, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/19, che hanno dichiarato le disposizioni normative italiane non conformi al diritto dell'Unione europea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo
Impone ad Agea di eseguire le operazioni di compensazione e rideterminare il prelievo nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva di annullamento con ricalcolo.
art. 8-ter d.l. 5/2009, convertito dalla l. 33/2009
Richiamato con riferimento al Registro nazionale dei debiti tenuto da Agea.
Massime di principio
- La sopravvenuta emanazione di una sentenza definitiva che annulla l’atto presupposto della pretesa amministrativa può determinare la cessazione della materia del contendere sulla domanda di annullamento dell’atto successivamente impugnato, quando l’amministrazione è già obbligata a conformarsi al giudicato.
- Sussiste carenza originaria di interesse quando, già prima della proposizione del ricorso, l’atto presupposto della riscossione è stato annullato con sentenza e l’amministrazione non può più procedere legittimamente alla riscossione sulla base di quell’atto.
- Le domande dirette a ottenere dall’amministrazione l’annullamento in autotutela o il ricalcolo di una pretesa diventano prive di oggetto quando tali effetti discendono già da sentenze definitive di annullamento dell’atto impositivo.
- La sopravvenuta eliminazione della cartella di pagamento e degli atti presupposti può determinare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse delle domande di accertamento dell’inesistenza del debito e di risarcimento del danno, qualora il ricorrente dichiari il venir meno dell’interesse alla decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 456/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 457/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 458/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 459/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 460/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 461/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →