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Sentenza

Sentenza n. 268/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202200816

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di Agea sull’istanza di sospensione della riscossione e di ricalcolo del prelievo supplementare relativo alle campagne 2001/2002 e 2006/2007

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (agenzia pubblica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego con cui Agea aveva confermato la legittimità del debito iscritto a ruolo, deducendo, in sintesi: la necessità di conformarsi alle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di quote latte e di ricalcolare il prelievo anche se determinato da atti divenuti inoppugnabili; l’inesistenza di un giudicato nazionale di merito ostativo, sul presupposto che per una delle annualità il precedente giudizio fosse stato definito per perenzione; l’obbligo di autotutela per evitare disparità di trattamento rispetto ad altri produttori; la doverosità dell’annullamento alla luce dell’Adunanza plenaria n. 17 del 2021; la violazione del divieto di discriminazione nell’ambito della politica agricola comune; la violazione delle regole sul riparto di competenze tra Agea e Regione. Nel corso del giudizio sono però intervenute due pronunce definitive che hanno annullato le comunicazioni di prelievo supplementare: per il 2001/2002, la sentenza del Consiglio di Stato n. 3130/2022; per il 2006/2007, la sentenza del TAR Lazio n. 5605/2024, resa possibile dalla tempestiva opposizione al decreto di perenzione. È inoltre intervenuta una sentenza del TAR Lombardia n. 542/2025 che ha annullato la cartella di pagamento relativa alle due annualità.

La decisione

Il TAR ha distinto le due annualità. Quanto al 2001/2002, ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza originaria di interesse, poiché la comunicazione di prelievo era già stata annullata dal Consiglio di Stato prima della proposizione del ricorso e Agea non avrebbe comunque potuto procedere alla riscossione della relativa somma. Quanto al 2006/2007, il ricorso era originariamente ammissibile, poiché al momento della proposizione risultava soltanto un decreto di perenzione; tuttavia, durante il giudizio è sopravvenuta la sentenza definitiva di annullamento della comunicazione di prelievo, con conseguente cessazione della materia del contendere. Le medesime conclusioni sono state estese alle domande dirette a ottenere l’annullamento in autotutela e il ricalcolo, essendo Agea già obbligata a procedere al ricalcolo in forza delle sentenze di annullamento e dell’art. 10-bis d.l. 69/2023, introdotto dalla l. 103/2023. Le domande di accertamento dell’inesistenza del debito e di risarcimento del danno sono state dichiarate improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, anche alla luce dell’annullamento della cartella di pagamento. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 537-539, l. 228/2012

    Disciplina l’istanza di sospensione della riscossione e il riscontro dell’ente creditore sulla legittimità del debito iscritto a ruolo.

  • art. 8-quinquies d.l. 5/2009, convertito dalla l. 33/2009

    Rileva per la rateizzazione del prelievo supplementare e per gli effetti collegati alla rinuncia alle azioni giudiziarie.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Ha consentito il deposito delle pronunce sopravvenute e delle memorie considerate dal Collegio nella decisione.

  • art. 10-bis d.l. 69/2023, inserito dalla l. 103/2023

    Al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/18, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/19, che hanno dichiarato le disposizioni normative italiane non conformi al diritto dell'Unione europea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo

    Impone ad Agea di eseguire le operazioni di compensazione e rideterminare il prelievo nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva di annullamento con ricalcolo.

  • art. 8-ter d.l. 5/2009, convertito dalla l. 33/2009

    Richiamato con riferimento al Registro nazionale dei debiti tenuto da Agea.

Massime di principio

  • La sopravvenuta emanazione di una sentenza definitiva che annulla l’atto presupposto della pretesa amministrativa può determinare la cessazione della materia del contendere sulla domanda di annullamento dell’atto successivamente impugnato, quando l’amministrazione è già obbligata a conformarsi al giudicato.
  • Sussiste carenza originaria di interesse quando, già prima della proposizione del ricorso, l’atto presupposto della riscossione è stato annullato con sentenza e l’amministrazione non può più procedere legittimamente alla riscossione sulla base di quell’atto.
  • Le domande dirette a ottenere dall’amministrazione l’annullamento in autotutela o il ricalcolo di una pretesa diventano prive di oggetto quando tali effetti discendono già da sentenze definitive di annullamento dell’atto impositivo.
  • La sopravvenuta eliminazione della cartella di pagamento e degli atti presupposti può determinare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse delle domande di accertamento dell’inesistenza del debito e di risarcimento del danno, qualora il ricorrente dichiari il venir meno dell’interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieAgricoltura e pescaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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