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Sentenza

Sentenza del 18/01/2019 n. 373 - Comm. Trib. Prov. Napoli

Massima n.179/2019 TRIBUTI LOCALI - ICI/TARI - PRESUPPOSTO - Immobile non utilizzato durante la fase di sequestro e confisca non definitiva - Regime applicabile - Esenzione - Esclusione - Sospensione - Ragioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'applicazione di ICI/TARI e, più in generale, delle imposte, tasse e dei tributi relativi a un immobile sottoposto a sequestro e confisca non definitiva e non utilizzato durante tale periodo. Il ricorrente sosteneva che l'inutilizzo del bene e la sottoposizione a sequestro o confisca comportassero l'esenzione o l'inesistenza del presupposto impositivo. La Commissione ha invece chiarito che, dopo le modifiche all'art. 51 del D.Lgs. 159/2011, il pagamento dei tributi collegati alla proprietà o al possesso dell'immobile è sospeso, ma non viene eliminato né si determina un'esenzione definitiva.

La decisione

Il ricorso è stato sostanzialmente respinto. Durante il sequestro e la confisca non definitiva, e fino all'assegnazione o destinazione del bene, è sospeso il versamento dei tributi riferiti all'immobile, ma restano gli ulteriori obblighi fiscali, inclusi quelli dichiarativi. Se la confisca viene revocata, l'amministratore giudiziario deve comunicarlo all'Agenzia delle Entrate e agli altri enti competenti, che procederanno alla liquidazione dei tributi dovuti per il periodo in capo al soggetto cui il bene è restituito.

Norme richiamate

  • Art. 51 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino all'assegnazione o destinazione dei beni, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro.

    La norma prevede una sospensione temporanea del versamento dei tributi il cui presupposto consiste nella titolarità della proprietà o nel possesso dell'immobile; non prevede l'esenzione, la cancellazione del debito o l'eliminazione degli obblighi dichiarativi.

  • Art. 32 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175

    La disposizione ha modificato l'art. 51 del D.Lgs. 159/2011, precisando il regime di sospensione dei tributi relativi ai beni sottoposti a sequestro e confisca.

Massime di principio

  • Il mancato utilizzo dell'immobile durante il sequestro o la confisca non definitiva, di per sé, non elimina il presupposto dei tributi collegati alla proprietà o al possesso.
  • Il sequestro e la confisca non definitiva comportano una sospensione del versamento, non un'esenzione definitiva: il tributo può tornare esigibile secondo l'esito della procedura.
  • La sospensione del pagamento non esonera l'amministratore giudiziario dagli obblighi dichiarativi e dagli altri adempimenti fiscali previsti dalla legge.
  • In caso di revoca della confisca, gli enti competenti possono liquidare i tributi relativi al periodo interessato nei confronti del soggetto al quale il bene viene restituito.
  • Per valutare casi analoghi occorre distinguere tra sospensione della riscossione, esenzione dal tributo e assenza del presupposto impositivo: sono istituti diversi e producono conseguenze differenti.

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