Sentenza n. 13543/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio - inadempimento formatosi sulla richiesta di definizione del procedimento di rilascio del visto di ingresso in base al nullaosta al lavoro subordinato del 27 dicembre 2023, rilasciato dalla Prefettura di Milano - Sportello Unico Immigrazione, e per l’accertamento dell'obbligo del Ministero di provvedere sulla istanza di visto di ingresso formulata dal ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti Per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari del provvedimento emesso dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca il 22 aprile 2026, con il quale è stato rigettata la domanda di visto di ingresso per lavoro subordinato presentata dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di visto di ingresso per lavoro subordinato e, con motivi aggiunti, diniego del visto adottato dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca il 22 aprile 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito inizialmente ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere sulla domanda di visto di ingresso per lavoro subordinato, presentata sulla base di un nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Milano. Ha dedotto che un precedente diniego consolare era stato annullato con sentenza definitiva e che, nonostante la diffida, il Consolato non aveva proceduto al riesame. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha adottato un nuovo diniego, impugnato con motivi aggiunti. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che l'intento lavorativo era stato adeguatamente documentato mediante informazioni sulla mansione, sede, orario, trattamento economico e inquadramento contrattuale; che il rischio migratorio desunto dall'assenza di legami patrimoniali nel Paese d'origine era incoerente con la finalità del visto per lavoro subordinato; e che tale profilo non era stato previamente contestato nel preavviso di rigetto. Il Ministero ha difeso il diniego richiamando l'indeterminatezza dell'intento lavorativo, l'inattendibilità del quadro socio-economico, la sottoscrizione non consapevole della domanda e il rischio migratorio.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'Amministrazione ha posto fine all'inerzia adottando il provvedimento del 22 aprile 2026. I motivi aggiunti sono stati accolti. Il diniego è stato annullato per difetto di istruttoria e di motivazione: il ricorrente aveva fornito informazioni sufficienti sul rapporto di lavoro, mentre il provvedimento non aveva adeguatamente esaminato le osservazioni e la documentazione prodotte dopo il preavviso di rigetto e si era limitato a richiamare genericamente gli esiti di un colloquio consolare, il cui verbale o altra documentazione non erano stati prodotti. L'assenza di verbalizzazione del colloquio impediva inoltre di verificare un dato istruttorio essenziale posto a fondamento della decisione. Il giudice ha inoltre rilevato che il profilo relativo all'assenza di legami patrimoniali nel Paese d'origine non era stato previamente contestato nel preavviso di rigetto e non era stato quindi sottoposto al necessario contraddittorio procedimentale; tale argomento è stato comunque ritenuto scarsamente conferente rispetto a una domanda di visto per lavoro subordinato, finalizzata proprio a consentire lo svolgimento di attività lavorativa in Italia. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il ricorso è divenuto improcedibile quando l'Amministrazione ha adottato il provvedimento espresso.
art. 22 d.lgs. 286/1998
Individua i presupposti normativi per l'ingresso dello straniero per lavoro subordinato; il giudice ha ritenuto che la verifica di tali presupposti dovesse essere svolta mediante un'istruttoria effettiva e adeguatamente motivata.
d.lgs. 286/1998
È stato richiamato dall'Amministrazione in relazione alle finalità di prevenzione dell'immigrazione clandestina e alla valutazione del rischio migratorio.
d.P.R. 445/2000
È stato richiamato dall'Amministrazione con riferimento alla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente; il giudice non ha fondato su tale profilo la decisione di annullamento.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l'Amministrazione adotta un provvedimento espresso, anche se tale provvedimento può essere autonomamente impugnato con motivi aggiunti.
- Il diniego di un visto di ingresso per lavoro subordinato è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando l'Amministrazione non esamina effettivamente la documentazione e le osservazioni prodotte dall'interessato e fonda la decisione su generici riferimenti agli esiti di un colloquio consolare non verbalizzato né altrimenti documentato.
- Le risultanze di un colloquio consolare utilizzate come presupposto del diniego devono essere adeguatamente documentate, poiché la mancata verbalizzazione o produzione della relativa documentazione impedisce di verificare il dato istruttorio posto a fondamento della decisione.
- Un motivo ostativo non previamente contestato nel preavviso di rigetto non può essere posto a fondamento del provvedimento finale senza il necessario contraddittorio procedimentale.
- La valutazione dell'assenza di legami patrimoniali nel Paese d'origine è scarsamente conferente, di per sé, rispetto a una domanda di visto per lavoro subordinato, la cui finalità è consentire al lavoratore straniero di svolgere attività lavorativa nel territorio nazionale.
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