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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32939/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Bergamo che aveva rigettato la sua istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. Sosteneva che le condanne per plurime truffe online fossero frutto di un medesimo disegno criminoso: stessa natura dei reati (truffe), medesime modalità di commissione (inserzioni online e pagamenti su due tessere PostePay) e periodo temporale (settembre 2012 - novembre 2014). Ha inoltre eccepito che la diversità dei luoghi derivava da questioni di competenza territoriale e ha chiesto in subordine il riconoscimento della continuazione per gruppi omogenei e temporalmente contigui di reati.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ha ritenuto che la mera comunanza della tipologia di illecito e del modus operandi non sia di per sé idonea a provare l'esistenza di una preventiva e unitaria programmazione criminale. Mancavano indici concreti e specifici tali da dimostrare che i reati successivi fossero stati programmati sin dall'inizio; la serialità e la professionalità dei reati sono state valutate come espressione di una scelta di vita e non come prova di una deliberazione unitaria antecedente. Quanto alla richiesta subordinata di continuazione per gruppi di reati, la Corte ha osservato che il ricorrente non aveva enucleato e documentato con allegazioni sufficienti i singoli gruppi e i relativi indici, per cui anche tale richiesta non poteva trovare accoglimento. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, fissata in euro tremila nella motivazione

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base normativa per chiedere il riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione; la Corte sottolinea che il riconoscimento richiede la verifica di concreti indici di un programma criminoso unitario.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso quando risulti manifestamente infondato; la Corte lo ha applicato per rigettare il ricorso per manifesta infondatezza.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Riferimento alla disciplina sostanziale della continuazione; la Corte richiama che per applicare tale disciplina è necessario accertare l'esistenza di un programma criminoso unitario e valuta anche la possibilità di una continuazione parziale per gruppi di reati se adeguatamente dedotti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della cassa delle ammende per l'impugnazione irrituale.

  • Giurisprudenza di legittimità (richiamata)

    Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017; Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013; Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015; Sez. 1, n. 14348 del 04/02/2013; Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018

    I precedenti ricordano che la continuazione richiede più indici concreti (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione iniziale) e che la mera somiglianza tipologica o serialità non è sufficiente; inoltre il giudice deve valutare richieste subordinate di continuazione parziale solo se il ricorrente ha enucleato e allegato indici specifici per i gruppi.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede la presenza di molteplici indici concreti: omogeneità delle violazioni e del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, analogie nelle modalità, sistematicità e la prova che, al momento del primo reato, i successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali.
  • La sola omogeneità tipologica dei reati e la ripetizione seriale o professionale non sono sufficienti a dimostrare una programmazione unitaria antecedente; tali elementi possono invece indicare una scelta di vita del reo.
  • Se si chiede la continuazione per gruppi di reati, l'interessato deve enucleare i gruppi e allegare indici specifici per ciascuno: il giudice deve allora valutare anche questa prospettiva, ma non è tenuto a farlo se la domanda non contiene allegazioni sufficienti.
  • In sede di cassazione, un ricorso che non apporta nuovi e concreti elementi rispetto alla motivazione impugnata può essere dichiarato inammissibile come manifestamente infondato, con conseguente condanna alle spese e possibile sanzione a favore della cassa delle ammende.
  • Per formulare efficacemente una istanza di continuazione è necessario documentare e collegare fattori fattuali e probatori che rendano plausibile l'esistenza di un disegno criminoso unitario, non limitandosi a elencare somiglianze generiche.

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