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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33459/2022 del 14/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società/utenti)

La controversia

La controversia nasce da domande di ripetizione dell’indebito proposte da alcuni utenti del servizio idrico del Comune di Napoli per ottenere la restituzione della quota della tariffa relativa alla depurazione delle acque, ritenuta non dovuta perché l’impianto di depurazione di Cuma risultava non funzionante o del tutto inefficiente. Il giudice di pace accolse la domanda nei confronti del soggetto gestore del servizio, e il tribunale, in parziale accoglimento dell’appello dell’Azienda speciale che gestiva il servizio, condannò la Regione alla manleva. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) ha contestato l’equiparazione tra malfunzionamento e inesistenza/temporanea inattività dell’impianto, sostenendo che la tariffa di depurazione sarebbe comunque dovuta dagli utenti allacciati alla fognatura e richiamando la disciplina speciale sulla componente tariffaria vincolata; 2) ha censurato la decisione sulla manleva, deducendo che la legittimazione passiva verso gli utenti spettasse solo all’Azienda e che la Regione non fosse tenuta a manlevarla, mentre l’obbligo semmai graverebbe sulla società concessionaria della depurazione; 3) ha denunciato violazione delle regole sull’onere della prova e sull’uso delle presunzioni, nonché omesso esame di fatti e documenti relativi alle competenze sul funzionamento dell’impianto. L’Azienda speciale ha proposto ricorso incidentale deducendo, da un lato, l’esistenza di un giudicato esterno per alcune posizioni individuali e, dall’altro, il difetto di legittimazione passiva della stessa Azienda, assumendo la legittimazione esclusiva della Regione. Anche la società concessionaria della depurazione e alcuni utenti hanno resistito.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale della Regione sia il ricorso incidentale dell’Azienda speciale. Ha ritenuto infondati i motivi della Regione sulla pretesa equiparazione tra malfunzionamento e mancata fruizione del servizio di depurazione, richiamando il proprio orientamento secondo cui la totale inefficienza dell’impianto è assimilabile all’inesistenza o alla temporanea inattività, con conseguente non debenza della relativa quota tariffaria. Ha inoltre confermato che, nel giudizio di ripetizione della quota di depurazione, l’onere di provare il funzionamento dell’impianto e gli oneri connessi alla sua realizzazione o completamento grava sul convenuto gestore, perché si tratta di fatti impeditivi della pretesa restitutoria. Quanto alla manleva, la Corte ha ritenuto corretta l’affermazione di responsabilità della Regione quale proprietaria dell’impianto non funzionante, configurando una responsabilità da cooperazione nell’inadempimento ex art. 2043 c.c.; ha anche escluso che la Regione potesse dolersi della mancata decisione sulla manleva verso la concessionaria Hydrogest, per mancata riproposizione in appello della relativa domanda. Il ricorso incidentale è stato rigettato: la censura sul giudicato esterno è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza, mentre quella sulla legittimazione passiva dell’Azienda è stata respinta perché la legittimazione a rispondere della ripetizione della quota indebitamente percepita spetta al soggetto parte del contratto di somministrazione e che ha ricevuto il pagamento. Spese compensate tra Regione e Azienda speciale; la Regione è stata condannata a rifondere le spese agli altri controricorrenti che hanno resistito al ricorso principale. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, falsa applicazione e omesso esame di fatti decisivi

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    richiamato in relazione alla disciplina della quota tariffaria di depurazione del servizio idrico

  • sentenza Corte cost. n. 335 del 2008

    ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della previsione che imponeva il pagamento della quota di depurazione anche in assenza o temporanea inattività degli impianti

  • art. 8-sexies della L. 27 febbraio 2009, n. 13

    la quota relativa a progettazione, realizzazione o completamento degli impianti di depurazione costituisce componente vincolata della tariffa, ma la Corte ne esclude una lettura tale da spostare l’onere probatorio sul fruitore del servizio

  • art. 2 del d.m. 30 settembre 2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina tariffaria del servizio idrico integrato

  • art. 2033 c.c.

    norma invocata in tema di ripetizione dell’indebito per la quota di depurazione non dovuta

  • art. 2697 c.c.

    la Corte afferma che, nel giudizio di restituzione, il convenuto gestore deve provare i fatti impeditivi della pretesa, cioè il funzionamento dell’impianto e i costi vincolati

  • art. 2043 c.c.

    utilizzato per ricondurre la responsabilità della Regione, proprietaria dell’impianto inefficiente, alla cooperazione nell’inadempimento verso gli utenti

  • artt. 75, 81 e 100 c.p.c.

    richiamati nel motivo incidentale sulla legittimazione passiva dell’Azienda speciale

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in relazione al dedotto giudicato esterno

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per contestare l’apprezzamento delle prove e l’uso delle presunzioni

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato per affermare che la domanda di manleva verso Hydrogest avrebbe dovuto essere espressamente riproposta in appello

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    utilizzato per dichiarare inammissibili le censure prive di adeguata autosufficienza documentale

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il procedimento in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato quale norma modificativa dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno del principio di vicinanza della prova e della tutela effettiva dell’azione in giudizio

Massime di principio

  • Nel giudizio di ripetizione della quota tariffaria per il servizio di depurazione, la totale inefficienza dell’impianto è assimilabile, ai fini della debenza della tariffa, alla sua inesistenza o temporanea inattività, con conseguente insussistenza del corrispettivo per la prestazione non resa.
  • Se il convenuto oppone fatti impeditivi della pretesa restitutoria, come il funzionamento dell’impianto o la sussistenza di costi vincolati alla tariffa, l’onere della prova grava su di lui ai sensi dell’art. 2697 c.c.
  • La legittimazione passiva alla domanda di restituzione della quota di tariffa indebitamente percepita spetta al soggetto che è parte del contratto di somministrazione e che ha ricevuto il pagamento, ferma la possibile azione di rivalsa o manleva verso altri soggetti responsabili.
  • La responsabilità della pubblica amministrazione proprietaria dell’impianto può essere ricondotta all’art. 2043 c.c. quando la sua condotta abbia concorso a rendere inadempiente il gestore verso gli utenti, secondo una logica di cooperazione nell’inadempimento.
  • In cassazione non è deducibile come vizio motivazionale la mera richiesta di una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, né sono scrutinabili censure che si risolvano in un diverso apprezzamento del materiale probatorio.
  • Il motivo che invoca un giudicato esterno è inammissibile se il ricorrente non riporta nel ricorso il contenuto della sentenza asseritamente passata in giudicato, in ossequio al principio di autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieSomministrazioneInadempimentoRicorso per cassazione
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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