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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25875/2021 del 23/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Un giudice di pace aveva prorogato di trenta giorni il trattenimento amministrativo di uno straniero presso il CPR, ritenendo rilevante l'attività svolta dall'amministrazione per acquisire la documentazione necessaria all'espulsione e osservando che il ritardo non era imputabile alla stessa amministrazione. Lo straniero ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha dedotto omessa pronuncia e violazione delle norme processuali e dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998, sostenendo che il giudice non si fosse pronunciato sulla sua richiesta di rigetto della proroga per mancanza di elementi concreti idonei a rendere probabile la sua identificazione; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998, affermando che per la seconda proroga e le successive la legge richiede specifici elementi concreti sulla probabile identificazione oppure la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare il rimpatrio, requisiti che nel caso non sarebbero stati accertati; con il terzo ha dedotto violazione delle norme sulla motivazione e nullità del provvedimento per motivazione apparente.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, perché non vi è omessa pronuncia quando il giudice decide sulla richiesta ma non richiama espressamente tutte le difese della parte. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, a seguito della riforma dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998 operata dalla L. 161/2014, per la seconda proroga del trattenimento e per quelle successive non basta la mera persistenza delle difficoltà identificative o l'assenza di inerzia dell'amministrazione, ma occorre accertare elementi concreti che rendano probabile l'identificazione dello straniero oppure verificare che il trattenimento sia necessario per organizzare le operazioni di rimpatrio. Nel caso deciso, il giudice di pace si era limitato a rilevare che l'amministrazione non era rimasta inerte, senza verificare il requisito richiesto dalla norma. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha quindi cassato l'ordinanza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato all'Ufficio del Giudice di Pace di Torino, in persona di altro magistrato, per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È evocato come norma processuale la cui violazione è stata denunciata per asserita omessa pronuncia, ma la Corte esclude l'errore in procedendo perché il giudice aveva comunque deciso sull'istanza.

  • art. 125 c.p.c.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione e alla completezza del provvedimento, ma il relativo motivo resta assorbito.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato insieme alle censure processuali e di motivazione; non costituisce la base decisoria autonoma della pronuncia.

  • art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    Per la seconda proroga del trattenimento e per quelle successive richiede elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione dello straniero, oppure la necessità del trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio; non è sufficiente il solo fatto che l'amministrazione non sia rimasta inerte.

  • L. 30 ottobre 2014, n. 161

    Ha modificato l'art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998 introducendo una disciplina più rigorosa per le proroghe successive della misura detentiva amministrativa, in funzione della tutela dell'art. 13 Cost.

  • art. 13 Cost.

    È richiamato come parametro che impone limiti stringenti alla privazione della libertà personale, giustificando l'interpretazione rigorosa del requisito per le proroghe del trattenimento.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la memoria depositata dal ricorrente nel procedimento camerale in Cassazione.

Massime di principio

  • In materia di trattenimento amministrativo dello straniero, la seconda proroga e quelle successive richiedono un accertamento positivo dei presupposti specifici previsti dalla legge, non essendo sufficiente un generico riferimento all'attività svolta dalla pubblica amministrazione o alla mancata inerzia dell'autorità.
  • L'omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice non si pronunci sulla domanda o sul motivo di impugnazione; non ricorre invece se il giudice decide sull'istanza ma omette di confutare espressamente tutte le deduzioni difensive della controparte.
  • Quando la legge subordina la proroga di una misura limitativa della libertà personale a requisiti ulteriori rispetto alla prima applicazione, il giudice deve verificarne in concreto la sussistenza e motivarne l'accertamento in modo specifico.
  • La motivazione relativa a una proroga del trattenimento non può limitarsi a constatare che l'amministrazione abbia compiuto attività istruttorie: occorre collegare tali attività al requisito normativo richiesto per la proroga richiesta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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