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Sentenza

Sentenza n. 7620/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (sezione seconda) n. 00371/2024, resa tra le parti..

Giustizia amministrativa202405801

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Toscana, Sez. II, n. 371/2024, che aveva in parte dichiarato improcedibili e in parte respinto i ricorsi contro gli atti relativi alla cessione pro soluto dei crediti TIA e alla loro imputazione nei PEF TARI; in primo grado erano stati impugnati anche gli atti di ATO Toscana Sud e dei Comuni concernenti la cessione, lo stralcio dei crediti e l’inserimento dei costi per crediti inesigibili nei PEF

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente d’ambito e Comuni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

SEI Toscana ha impugnato i capi di rigetto della sentenza del TAR Toscana relativi ai ricorsi del 2018 e del 2022. In primo luogo ha denunciato l’insufficienza dell’istruttoria svolta da ATO sulla quota di crediti TIA già inesigibili al momento della cessione, sostenendo che ciò le avrebbe impedito di recuperarne tempestivamente il costo in tariffa. Ha poi dedotto la mancata partecipazione al procedimento di determinazione del prezzo, la violazione dell’art. 9.3 del contratto di servizio per l’omessa verifica della congruità dei crediti, l’eccessiva ravvicinatezza dei termini di pagamento, l’illegittimità della rivalutazione monetaria dal 31 marzo 2014 e l’inclusione nel prezzo delle spese di recupero coattivo, quantificate in euro 335.228,27. Ha contestato inoltre la delibera ATO n. 5/2019, sostenendo che lo stralcio automatico previsto dall’art. 4 d.l. 119/2018 dovesse applicarsi anche ai crediti riscossi da concessionari privati e prospettando una questione di legittimità costituzionale. Infine ha censurato l’attribuzione ai Comuni della competenza a inserire nel PEF TARI i costi per crediti TIA inesigibili e, in subordine, il mancato riconoscimento nei PEF comunali dei crediti dichiarati inesigibili dal concessionario Andreani Tributi. In via preliminare sono state affrontate anche l’ammissibilità di documenti depositati in appello, la tempestività della riproposizione da parte dei Comuni di un’eccezione assorbita in primo grado e la richiesta di chiarimenti al CTU.

La decisione

L’appello è respinto. In via preliminare, il Collegio ha dichiarato tardivi e quindi inammissibili i documenti depositati per la prima volta da Siena Ambiente nel luglio 2026, mentre ha ammesso il riepilogo prodotto dai Comuni perché estratto da un documento già allegato al ricorso originario. Ha dichiarato tardiva la riproposizione comunale dell’eccezione sulla non imputabilità dei crediti nei PEF, poiché avrebbe dovuto essere formulata con memoria di costituzione ai sensi dell’art. 101 c.p.a.; ha respinto la richiesta di chiarimenti al CTU, ritenendo esaustive le risposte già fornite e la questione estranea al quesito peritale. Il primo motivo è inammissibile per difetto di interesse: secondo la formula prevista dalle linee guida di gara, il prezzo corrispondeva al valore contabile dei crediti al netto del fondo svalutazione, sicché la riduzione dei crediti per quelli già inesigibili era compensata dalla corrispondente riduzione del fondo e non modificava il prezzo. I crediti già dichiarati inesigibili prima della cessione erano assorbiti dal fondo, esclusi dall’oggetto della cessione e non potevano essere recuperati in tariffa come perdite successive; l’eventuale recupero tariffario riguarda i crediti divenuti o accertati inesigibili dopo la cessione. Il secondo motivo è respinto. Il procedimento di determinazione del prezzo, vincolato a criteri predeterminati e non espressione di potere autoritativo, non era soggetto alle garanzie partecipative della l. 241/1990; inoltre SEI non ha dimostrato la rilevanza concreta della partecipazione. La verifica di congruità della consistenza dei crediti era un’obbligazione contrattuale del gestore ai sensi dell’art. 9.3, non un onere di ATO. La censura sui termini di pagamento è generica e non dimostra un’incidenza grave sull’equilibrio della gestione; il termine di adempimento è derogabile. La censura sulla decorrenza della rivalutazione era tardiva, perché il dies a quo era stato stabilito dalla precedente delibera n. 11/2018; nel merito, la rivalutazione non presuppone necessariamente un inadempimento e compensava la disponibilità delle somme mantenuta da SEI. È infine infondata la contestazione delle spese di recupero coattivo: esse erano state detratte dal fondo svalutazione, secondo le delibere ATO, e lo scorporo aveva comportato la cessione a SEI di un’ulteriore quota di crediti, recuperabile se riscossa oppure mediante tariffa se divenuta inesigibile. Il terzo motivo è respinto. L’art. 4 d.l. 119/2018 dispone l’annullamento automatico dei carichi fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione e non estende il beneficio ai crediti riscossi mediante ingiunzione fiscale da concessionari privati iscritti all’albo. La questione di legittimità costituzionale prospettata in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost. è manifestamente infondata: agenti della riscossione e concessionari privati non sono assimilabili ai fini della misura e non esiste un diritto del contribuente moroso allo stralcio; la misura è funzionale alla razionalizzazione della spesa e trova fondamento nell’equilibrio di bilancio. Il quarto motivo è respinto. Nel regime TARI la determinazione della componente tariffaria CCDa per i crediti inesigibili, anche se originati dalla TIA, spetta al Comune, ente competente per la TARI; la componente non è una mera proiezione delle perdite risultanti dal bilancio del gestore, ma una voce regolata da ARERA e valorizzata in base al regime tariffario applicabile. L’inesigibilità va accertata con i criteri vigenti per i crediti TARI. È inoltre legittimo il mancato inserimento nei PEF comunali dei costi richiesti da SEI: una mera elencazione degli atti di recupero, senza documentazione giustificativa e senza prova degli esiti delle attività esecutive, non dimostra l’effettiva inesigibilità. L’onere probatorio grava sul gestore, che avrebbe dovuto acquisire dal concessionario la documentazione degli atti compiuti ai fini del discarico. Spese del grado compensate per la complessità della controversia; liquidati al CTU euro 18.000, oltre oneri di legge, a carico solidale delle parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.a.

    accoglie l’eccezione di inammissibilità proposta dal ATO Toscana Sud con riguardo alla doglianza, formulata dai Comuni appellati, relativa alla non imputabilità nel PEF TARI dei crediti TIA ceduti, in quanto si tratta di un’eccezione che avrebbe dovuto essere riproposta, ai sensi dell’art. 101 c.pa., con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio

    Le eccezioni assorbite in primo grado devono essere riproposte in appello con memoria depositata entro il termine previsto per la costituzione; la riproposizione tardiva è inammissibile.

  • art. 1, comma 654-bis, l. 147/2013

    Ne discende che l’accertamento dell’inesigibilità del credito TIA, quale requisito per la sua imputabilità al PEF TARI ai sensi del comma 654-bis dell’art. 1 l. n. 147/2013, deve essere condotto con i medesimi criteri dettati dalla normativa vigente - ed applicati dal Comune - per l’imputazione sul PEF dei crediti TARI inesigibili, ai sensi del comma 9.1, del MTR1 come interpretato nel punto 1.7 del dispositivo della determina ARERA n. 2/2020

    I crediti TIA possono essere imputati al PEF TARI se ne è accertata l’inesigibilità applicando i criteri previsti dalla normativa vigente per i crediti TARI inesigibili, secondo la valutazione di competenza comunale.

  • art. 1183 c.c.

    in ogni caso, essa non integra né un vizio di legittimità dell’impugnata delibera né un’ipotesi di nullità parziale ex art. 1418 e 1419 c.c. del contratto di cessione, attesa la natura dispositiva e derogabile della disciplina afferente al termine di adempimento delle obbligazione di cui all’art. 1183 c.c.

    La disciplina del termine di adempimento prevista dall’art. 1183 c.c. è dispositiva e derogabile; la previsione di un termine di pagamento ravvicinato non determina di per sé l’illegittimità dell’atto o la nullità parziale del contratto.

  • art. 4 d.l. 119/2018

    La disposizione è chiara nel disporre l’annullamento automatico dei carichi di importo residuo fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione (confluiti nell’attuale Agenzia delle Entrate- Riscossione) e non contempla analoga previsione anche per i crediti riscossi mediante ingiunzione fiscale dai concessionari iscritti all’Albo dei soggetti privati abilitati di cui all’art. 53 d.lgs. 446 del 1997.

    L’annullamento automatico previsto dall’art. 4 riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione e non si estende ai crediti riscossi mediante ingiunzione fiscale da concessionari privati iscritti all’albo.

  • artt. 3, 53, 81 e 97 Cost.

    Da quanto appena esposto discende la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale per asserito contrasto con gli artt. 3, 53 e 97 Cost., prospettate dalla ricorrente in primo grado e reiterate in sede di appello, tenuto conto, per un verso, della non assimilabilità dei concessionari privati agli agenti della riscossione e, per altro verso, dell’insussistenza, alla luce del principio di capacità contributiva, di cui all’art., 53 Cost., di un diritto del contribuente moroso allo stralcio del proprio debito; la misura trova, invece, il proprio fondamento costituzionale nel principio dell’equilibrio di bilancio sancito dagli artt. art. 81 e 97, comma 1, Cost.

    La differenza di trattamento tra agenti della riscossione e concessionari privati non rende manifestamente fondata la questione costituzionale: non sussiste un diritto del contribuente moroso allo stralcio e la misura è giustificata dall’equilibrio di bilancio.

  • art. 9.1 MTR-1

    Per i Comuni che, come quelli dell’ATO Toscana Sud, sono in regime TARI, la determinazione della componente CCDa anche con riguardo ai crediti TIA inesigibili non può che spettare al Comune medesimo il quale, secondo la normativa vigente, è l’unico soggetto competente in materia di TARI.

    Nel regime TARI, la competenza a determinare la componente CCDa per i crediti inesigibili, anche se derivanti da una precedente tariffa TIA, spetta al Comune.

  • punto 1.7 della determina ARERA n. 2/2020

    della determina Arera n. 2 del 26 marzo 2020 (confermata dalla successiva determina n. 2 del 2021) la quale, al punto 1.7, chiarisce che ai sensi del suddetto comma 9.1 MTR1 la determinazione della componente CCDa viene effettuata in funzione della natura della tariffa applicata nell’ambito tariffario, indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui i crediti inesigibili hanno avuto origine.

    La componente CCDa è determinata in base alla natura della tariffa applicata nell’ambito tariffario al momento rilevante, senza che assuma rilievo il regime tariffario precedente da cui i crediti hanno avuto origine.

  • art. 19 del contratto di servizio con Andreani Tributi S.r.l.

    l’art. 19 del contratto di servizio con la società concessionaria Andreani Tributi s.r.l. che impone a quest’ultima di trasmettere al gestore, unitamente alle dichiarazioni di inesigibilità, anche la documentazione degli atti compiuti ai fini del discarico

    La dichiarazione di inesigibilità deve essere accompagnata dalla documentazione degli atti compiuti per il discarico, necessaria a comprovare l’attività di recupero.

  • art. 119, comma 3, d.lgs. 112/1999

    l’art. 119, comma 3, d.lgs 13 aprile 1999, n. 112, secondo cui, fino al completo discarico l’“ufficio” (in questo caso, il gestore titolare del credito) può richiedere al concessionario la trasmissione della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso il concessionario

    Fino al discarico, il gestore titolare del credito può chiedere al concessionario la documentazione delle quote da sottoporre a controllo di merito o verificarla presso il concessionario; la mancata attivazione rileva ai fini dell’onere di provare l’inesigibilità.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    All’udienza di smaltimento del 7 ottobre 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

    La decisione dà atto della trattazione in udienza di smaltimento, ma il testo non enuncia una specifica interpretazione sostanziale della disposizione.

Massime di principio

  • Per la determinazione della componente tariffaria relativa ai crediti inesigibili, la competenza va individuata in base al regime tariffario applicato nell’ambito: in regime TARI spetta al Comune determinare la componente CCDa anche per crediti originati dalla precedente TIA, applicando i criteri vigenti per i crediti TARI inesigibili.
  • Il riconoscimento in tariffa dei costi relativi a crediti inesigibili richiede una prova effettiva dell’inesigibilità. Una mera elencazione degli atti di recupero, priva della documentazione giustificativa e degli elementi sugli esiti delle attività esecutive, non soddisfa l’onere probatorio gravante sul gestore che chiede il recupero.
  • Il gestore che rivendica l’imputazione tariffaria di crediti inesigibili deve attivarsi presso il concessionario per acquisire la documentazione degli atti compiuti ai fini del discarico; il Comune può richiedere tale documentazione nell’istruttoria sul riconoscimento del costo.
  • Quando il prezzo di cessione dei crediti è determinato sottraendo dal valore contabile dei crediti il fondo svalutazione, l’inesigibilità già accertata prima della cessione, se assorbita dal fondo, non riduce il prezzo né dà luogo a un successivo recupero tariffario come perdita maturata dopo la cessione.
  • L’annullamento automatico dei carichi previsto dall’art. 4 d.l. 119/2018 per importi residui fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione non si estende, in assenza di una previsione espressa, ai crediti riscossi mediante ingiunzione fiscale da concessionari privati.

Come è indicizzato

MaterieGestione dei rifiuti urbaniTermini del procedimento e silenzioAppello
RamiServizi pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereRiserva di legge e gerarchia delle fonti

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