Cassazione Penale, Ordinanza n. 05966/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due imputati hanno impugnato in cassazione l'ordinanza della corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il loro appello. Il ricorso censurava, sotto il profilo della violazione di legge, la decisione di inammissibilità, sostenendo implicitamente che l'atto di appello fosse idoneo ai fini della notifica. La Corte di cassazione ha però ritenuto manifestamente infondato il motivo, rilevando che nell'atto di appello mancava un preciso riferimento alla precedente elezione di domicilio già risultante dagli atti e alla sua collocazione nel fascicolo, requisito necessario per consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo di notificazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto corretta la decisione della corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello, poiché l'atto di impugnazione non conteneva alcun richiamo specifico alla elezione di domicilio già presente in atti, impedendo alla cancelleria di verificare immediatamente il luogo di notifica. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, c.p.p.
L'impugnazione deve contenere un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, in modo da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo di notificazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini della validità dell'impugnazione, quando è richiesto il richiamo alla elezione o dichiarazione di domicilio già in atti, non basta un riferimento generico: occorre un'indicazione espressa, specifica e immediatamente verificabile dal fascicolo.
- Se l'atto di appello non consente alla cancelleria di individuare senza incertezze il luogo di notificazione sulla base di una precedente elezione di domicilio già depositata, la declaratoria di inammissibilità dell'appello è corretta.
- La contestazione in cassazione della declaratoria di inammissibilità dell'appello è manifestamente infondata quando l'atto impugnato difetta del requisito formale richiesto dalla norma processuale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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