Sentenza n. 15858/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento p • del parere preventivo ai sensi dell'art. 16 delle N.T.A. del P.R.G Vigente, immobile sito in Roma, -OMISSIS-, piano T, mun. IX, prot. 12047 del 12.4.2023; • del riscontro alla richiesta di revisione del parere preventivo RI/2023/12047 rilasciato ai sensi dell'art. 16 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, prot. RI/2023/0024541 del 18/7/2023; • per quanto occorrer possa di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguenziale a quelli espressamente menzionati e impugnati, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Parere preventivo negativo della Sovrintendenza Capitolina sull'apertura di un passo carrabile e riscontro che ne ha confermato il diniego
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario aveva chiesto nel 2020 l'apertura di un passo carrabile per accedere alla propria abitazione; dopo la realizzazione del cancello, nel marzo 2021 il Municipio aveva attribuito un nuovo numero civico. La Sovrintendenza aveva richiesto una diversa soluzione progettuale nel settembre 2021, ma nel 2023 aveva espresso parere contrario sul progetto di un cancello carrabile, ritenendo che l'apertura interrompesse la recinzione originaria e destinasse parte del giardino a parcheggio, alterando i caratteri qualificanti del complesso edilizio moderno inserito nella Carta per la Qualità. Il ricorrente ha dedotto contraddittorietà e motivazione apparente, carenza di potere e formazione del silenzio-assenso ai sensi dell'art. 11, comma 9, d.P.R. 31/2017. Ha invocato l'affidamento derivante dal precedente interlocutorio, dal numero civico assegnato e dal tempo trascorso; ha contestato la possibilità che altri proprietari replicassero l'intervento, sostenendo che le caratteristiche stradali e le distanze regolamentari lo impedivano; ha inoltre dedotto la limitata estensione dell'area destinata alla sosta (circa 8 mq su un giardino di 420 mq), l'assenza di pregio del giardino e la presenza di altri passi carrabili e trasformazioni edilizie nel contesto. Roma Capitale ha eccepito l'improcedibilità per mancato perfezionamento della SCIA, contestato la sussistenza dell'affidamento e sostenuto l'inapplicabilità della disciplina sul silenzio-assenso invocata.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di improcedibilità per carenza di interesse: l'annullamento avrebbe rimosso l'accertamento negativo di incompatibilità urbanistico-qualitativa, che Roma Capitale riteneva ostativo alla prosecuzione o riproposizione di un progetto conforme. Nel merito, ha escluso il legittimo affidamento: la richiesta di una diversa soluzione progettuale nel 2021 non equivaleva ad autorizzazione né prefigurava un parere favorevole, e l'assegnazione del numero civico era un atto toponomastico privo di efficacia abilitativa. Ha escluso la formazione tacita del parere favorevole: l'immobile, inserito nella Carta per la Qualità e non tutelato per legge, era soggetto al parere preventivo favorevole della Sovrintendenza ai sensi dell'art. 16, comma 10, NTA del PRG; il termine di 60 giorni non trasformava il silenzio in assenso e la disciplina dell'art. 20 l. 241/1990 non si applicava agli atti riguardanti interessi sensibili. Ha ritenuto adeguata e legittima la motivazione del parere negativo, fondata sulla continuità della recinzione quale componente del complesso architettonico e sulla salvaguardia dell'impianto progettuale e dell'identità urbana: perciò le contestazioni sulla concreta impossibilità di replicare altri accessi e sugli interventi analoghi presenti nel contesto non erano decisive. Ricorso respinto; ricorrente condannato alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 16, commi 1 e 10, NTA del PRG di Roma Capitale
Applicando tali principi al caso di specie, deve pacificamente ritenersi, sulla base dei riscontri fattuali versati in atti dall’Amministrazione, che l’immobile per cui è causa soggiace alle prescrizioni di cui all’art. 16, comma 1, lett. d) della Carta di qualità, in quanto rientra tra gli “edifici e complessi edilizi moderni” ed esso non è tutelato per legge (ossia non è attinto dal vincolo paesaggistico di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio), ma, ogni intervento edilizio sull’immobile de quo, necessita di parere preventivo e vincolante della Soprintendenza.
Per gli immobili non tutelati per legge ma inclusi nella Carta per la Qualità, l'art. 16, comma 10, NTA subordina gli interventi al previo parere favorevole della Sovrintendenza comunale.
art. 20, comma 4, l. 241/1990
Né una simile disposizione può essere rinvenuta nell'art. 20 della L. n. 241 del 1990 poiché esso non trova applicazione ai provvedimenti che, come quelli in esame, sono volti alla tutela di interessi "sensibili". In tale senso, il comma 4 stabilisce espressamente che <<Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti>>
Il silenzio-assenso previsto dall'art. 20 l. 241/1990 non opera per i procedimenti relativi alla tutela di interessi sensibili, inclusi quelli riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico.
Massime di principio
- Per gli immobili inseriti nella Carta per la Qualità del PRG di Roma Capitale e non tutelati per legge, l'approvazione degli interventi è subordinata al previo parere favorevole della Sovrintendenza comunale; il termine di 60 giorni per l'espressione del parere non comporta, in assenza di una previsione espressa, la formazione tacita di un parere favorevole.
- La richiesta dell'amministrazione di presentare una diversa soluzione progettuale non ingenera affidamento circa l'autorizzabilità del progetto originario quando non contenga un assenso, neppure implicito; neppure l'assegnazione di un numero civico, mero atto toponomastico, sostituisce il titolo abilitativo necessario.
- È legittimo il parere negativo che, con motivazione riferita alle caratteristiche originarie dell'immobile e alla funzione della recinzione quale elemento integrante del complesso architettonico, ritenga incompatibile un'apertura che ne interrompa la continuità e incida sull'identità urbana e architettonica tutelata.
- La presenza di interventi analoghi autorizzati o di trasformazioni edilizie nel contesto non rende di per sé legittimo un intervento che l'amministrazione ritenga incompatibile con le caratteristiche qualificanti dell'immobile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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