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Sentenza

Sentenza del 05/04/2022 n. 10879 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione in Cassazione della sentenza d'appello che aveva confermato l'avviso di accertamento relativo al 2005 per IVA, IRES, IRAP e sanzioni. Le censure principali della contribuente riguardavano: (i) carenza di motivazione dell'atto impositivo per mancato esame delle deduzioni fornite in contraddittorio; (ii) illegittimità dell'uso delle presunzioni e degli indici (OMI) in assenza della norma originaria (art. 35 D.L. 223/2006) e violazione delle norme sul procedimento probatorio; (iii) mancato e/o insufficiente esame della prova contraria offerta dalla società e apparente difetto di motivazione della sentenza di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi di doglianza: la CTR aveva adeguatamente valutato la questione sulla motivazione, rilevando che l'Ufficio aveva preso in considerazione le memorie e il contraddittorio, pur dissociandosi dalle deduzioni; la decisione di merito aveva analizzato gli indizi (scostamento tra prezzo dei rogiti, valori OMI e l'importo dei mutui) in maniera complessiva e logica, riscontrando gravità, precisione e concordanza degli elementi probatori tali da legittimare la determinazione induttiva del reddito; la Corte ha inoltre ricordato che l'omesso riferimento a tutte le risultanze istruttorie non equivale automaticamente a omesso esame di fatto decisivo. Ricorrente condannata alle spese di lite.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile (art. 360 c.p.c., comma 1, numeri 3,4,5)

    Norme richiamate per elencare i mezzi di impugnazione in Cassazione (violazione di legge, mancato esame di fatti decisivi, vizio di motivazione). La Corte ha valutato tali motivi e li ha ritenuti infondati perché non è stata dimostrata una violazione di diritto né l'omesso esame di un fatto decisivo.

  • Codice di procedura civile (art. 132 c.p.c., comma 1, n.4 e comma 3)

    Richiamato in relazione a censure sulla motivazione e sulla validità formale della sentenza; la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse sufficiente e conforme ai requisiti di chiarezza e intelligibilità, e ha precisato la legittimità della sottoscrizione del provvedimento come comunicato.

  • Statuto del contribuente (L. n. 212 del 2000, art. 7 e art. 12)

    Art. 7 richiede motivazione dell'atto tributario tale da consentire al contribuente di conoscere 'petitum' e 'causa petendi'. La Corte conferma che l'obbligo è assolto anche quando l'Amministrazione valuta e rigetta le deduzioni presentate nel contraddittorio, purché risulti che tali deduzioni siano state prese in considerazione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992 (art. 36, comma 2, n. 4)

    Norma processual-tributaria richiamata nelle censure relative alla motivazione e all'omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse adeguatamente argomentato e considerato i fatti rilevanti.

  • D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 39 e art. 42)

    Art. 39 disciplina l'accertamento induttivo (ricavi) e l'uso delle presunzioni e indizi per determinare redditi non dichiarati; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso di indizi quali lo scostamento tra prezzo di rogito e mutuo e i valori OMI in un quadro probatorio complessivo. Art. 42 citato nella doglianza procedurale (termine dilatorio, deduzioni).

  • D.P.R. n. 633 del 1972 (art. 54)

    Norma IVA parallela all'art. 39 per il tributo armonizzato; la Corte ha ritenuto che la deduzione dell'Ufficio fosse fondata su elementi di fatto idonei a comprovare operazioni inesistenti o indizi di ricavi non dichiarati.

  • D.L. n. 223 del 2006 (art. 35) - abrogato

    La norma, che aveva introdotto una presunzione relativa di corrispondenza tra prezzo di compravendita e valore normale, era stata successivamente abrogata; la questione della sua abrogazione non ha impedito alla CTR di fondare l'accertamento su una pluralità di indici e sulla presunzione semplice reintegrata dalla L. n. 88/2009.

  • L. n. 88 del 2009 (art. 24, comma 5)

    Ha reintegrato, con efficacia retroattiva, la presunzione semplice sulla corrispondenza del prezzo al valore normale; la Corte chiarisce che, anche dopo tale reintroduzione, il giudice tributario può fondare la decisione su un singolo elemento probatorio purché dotato di gravità e precisione, ma i valori OMI da soli non bastano e devono essere corroborati da altri indizi.

  • D.P.R. n. 115 del 2002 (art. 13, comma 1-quater e 1-bis)

    Norme sul contributo unificato: la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento è adeguatamente motivato se mette il contribuente in condizione di conoscere chiaramente la pretesa (petitum e causa petendi); non è necessario che l'Ufficio aderisca alle deduzioni del contribuente, ma deve risultare che le abbia considerate.
  • Nelle contestazioni su prezzi di compravendita immobiliari i valori OMI, da soli, non sono sufficienti: devono essere corredati da altri indizi (es. importo del mutuo, anomalie tra soggetti, caratteristiche tecniche o economiche) che insieme formino un quadro di gravità, precisione e concordanza.
  • La valutazione degli indizi è globale e non 'atomistica': anche un singolo elemento può essere decisivo se dotato dei requisiti di gravità e precisione, e se inserito in un contesto probatorio coerente.
  • Il giudice di legittimità non può rivedere la valutazione di merito dei fatti e della prova; le doglianze in Cassazione devono riguardare violazioni di diritto o omessi esami di fatti decisivi chiaramente individuabili.
  • Se il contribuente offre prova contraria, questa deve essere concreta e puntuale; l'omesso richiamo a tutte le risultanze istruttorie non equivale automaticamente a omissione di un fatto decisivo se il nucleo storico rilevante è stato comunque considerato.
  • In fase amministrativa è importante documentare e far constare espressamente i rilievi e le deduzioni nel contraddittorio, e conservare gli atti che dimostrano che l'Ufficio ha preso in esame le osservazioni, per evitare doglianze sulla motivazione dell'atto.

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