Sentenza n. 1139/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 958/2024, pubblicata il 9/7/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, limitatamente al pagamento delle spese legali, della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 958/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori giudiziali)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 958/2024, passata in giudicato, limitatamente alle spese legali liquidate dal giudice ordinario. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Il Ministero non si è costituito. Nel corso del giudizio, a seguito di ordinanza istruttoria, l'Ufficio scolastico regionale ha comunicato l'avvenuto pagamento delle somme dovute, comprese le spese legali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché il pagamento intervenuto nel corso del giudizio ha determinato la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore del difensore, e liquidate in complessivi 500 euro, oltre spese generali e oneri accessori, nonché con restituzione del contributo unificato se versato. La sentenza ordina all'autorità amministrativa di eseguirla.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta piena soddisfazione della pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale delle somme dovute in esecuzione del titolo giudiziale, intervenuto nel corso del processo, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., quando realizza pienamente la pretesa sostanziale azionata.
- Anche quando la materia del contendere cessa per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, le spese del giudizio possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione che non aveva tempestivamente adempiuto al giudicato.
Come è indicizzato
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