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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13824/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione con tre censure principali: 1) incompetenza territoriale: l'eccezione di incompetenza era stata sollevata in favore del Tribunale di Roma per una presunta connessione teleologica con il reato associativo di cui all'art. 74 DPR n. 309/1990, trasferito a Roma; 2) insufficienza probatoria: contestazione dell'accertamento di responsabilità per mancanza di elementi solidi a carico dell'imputato; 3) errata interpretazione delle intercettazioni: mancata spiegazione del perché i loquenti si riferissero proprio all'imputato sia rispetto alla detenzione della cocaina sia rispetto al trasporto della marijuana.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. La Corte ha confermato la valutazione del merito operata dai giudici di merito: per la questione della competenza territoriale ha ritenuto non provata la connessione teleologica con un'associazione ex art. 74 (l'esistenza dell'associazione non risultava dimostrata e un episodio era anteriore all'ipotizzata costituzione del sodalizio), perciò la competenza di processo non doveva essere trasferita a Roma; in particolare, elementi come parentela, uso di utenze intestate a terzi, osservazioni e pedinamenti non sono risultati sufficienti a dimostrare l'adesione stabile all'associazione. Quanto all'accertamento della responsabilità, la Corte ha giudicato congrua e non illogica la valutazione delle intercettazioni e delle altre risultanze (due intercettazioni significative, monitoraggi, presenza dell'imputato su un'auto monitorata) ritenute sufficienti a supportare la responsabilità per la detenzione di cocaina e per il trasporto della marijuana. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 DPR n. 309 del 1990

    Norma sostanziale relativa alle violazioni concernenti gli stupefacenti; nel caso concreto sono state contestate due violazioni in concorso (detenzione di cocaina e trasporto di marijuana) e la sentenza conferma la condanna per tali fatti.

  • art. 74 DPR n. 309 del 1990

    Disciplina il reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti. La Corte ha precisato che la connessione teleologica tra reato associativo e reati 'fine' sussiste solo se risulta che, fin dalla costituzione o dall'adesione, i partecipi avevano già individuato i fatti di reato poi commessi; nel caso concreto l'esistenza dell'associazione non è risultata provata e un fatto contestato era anteriore alla costituzione dell'associazione secondo l'accusa, perciò non è stata riconosciuta la connessione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che prevede l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente quando il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione al potere equitativo di liquidazione della somma dovuta alla Cassa delle Ammende: la Corte ha disposto, in via equitativa, il versamento di €3.000,00 dal ricorrente alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • La competenza territoriale si determina in base alla contestazione formulata dal pubblico ministero: la semplice esistenza di procedimenti connessi altrove non comporta automaticamente il trasferimento di competenza se non ricorre una connessione teleologica dimostrata e manifesta.
  • L'adesione ad un sodalizio criminoso ex art. 74 DPR 309/1990 richiede la prova che il soggetto abbia volontariamente aderito al programma criminoso e ne abbia assicurato una stabile disponibilità; il ruolo di 'corriere' o di 'staffetta' non è di per sé idoneo a provare la partecipazione all'associazione.
  • L'interpretazione delle intercettazioni è valutazione di fatto riservata ai giudici di merito e la cassazione interviene solo se tale interpretazione è manifestamente illogica o contraddittoria.
  • Le dichiarazioni tra terzi captate da intercettazioni possono costituire elemento accusatorio valido, ma il giudice deve procedere a un rigoroso apprezzamento delle risultanze che possano invalidare tale rilievo (coerenza temporale, corrispondenza dei dettagli, riscontri oggettivi).
  • La mancanza del sequestro dello stupefacente non esclude di per sé la responsabilità se esistono intercettazioni, servizi di controllo e altri riscontri probatori che ricostruiscono l'operazione (es. monitoraggi, presenza su veicoli monitorati).
  • In appello e in cassazione il ricorrente che propone interpretazioni alternative deve allegare e motivare elementi di valutazione specifici: mere deduzioni e frammenti indiziari non sufficientemente ancorati alle risultanze processuali rischiano di essere ritenuti inammissibili o infondati.
  • Se un ricorso è manifestamente infondato o inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e, con applicazione della disciplina relativa alla Cassa delle Ammende, al versamento di una somma equitativamente determinata.

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