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Sentenza

Sentenza n. 8386/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza della sentenza n. 11062/2023 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 27.01.2024.

Giustizia amministrativa202503394

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 11062/2023, relativa al riconoscimento della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/19, 2020/21, 2021/22 e 2022/23

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 11062/2023, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati e aveva condannato il Ministero alla corresponsione della prestazione, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito con un atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'esecuzione della pronuncia civile.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ricordato che l'azione di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Quando il titolo da eseguire è una pronuncia del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha carattere meramente esecutivo: è diretto ad accertare un comportamento omissivo o elusivo dell'Amministrazione, senza consentire integrazioni o accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Poiché la ricorrente aveva allegato l'inadempimento e il Ministero non aveva dimostrato né chiarito la corretta esecuzione della sentenza, il TAR ha ritenuto accertata l'inottemperanza e ha condannato il Ministero a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per l'eventuale perdurante inerzia, un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, incaricato di provvedere entro i successivi 90 giorni, anche sostituendosi o superando il dissenso di altre Amministrazioni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese processuali, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato

    La disposizione consente di agire in ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al relativo comando.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per dare esecuzione al giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 1, commi 121 e seguenti, l. 107/2015

    È la disciplina normativa richiamata dal titolo giudiziale per il beneficio economico annuale di euro 500,00 tramite la Carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, anche quando essa sia stata pronunciata in funzione di giudice del lavoro, qualora la pubblica amministrazione debba conformarsi al relativo comando.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza civile del giudice del lavoro, il sindacato del giudice amministrativo ha natura meramente esecutiva: esso accerta l'eventuale comportamento omissivo o elusivo dell'Amministrazione e non può integrare il titolo né introdurre accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • Quando il creditore allega l'inadempimento di un obbligo risultante dal giudicato e l'Amministrazione debitrice non fornisce chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione della pronuncia, il giudice può accertare l'inottemperanza e ordinare all'Amministrazione di provvedere.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione successiva all'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di sostituirsi all'Amministrazione inadempiente entro un termine successivo alla scadenza di quello assegnato per l'adempimento spontaneo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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