Sentenza n. 3852/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo, del decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 15 luglio 2024, notificato il 17 luglio 2024, recante il rigetto della richiesta di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. 151/2001; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22 aprile 2025: del decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 10 febbraio 2025, notificato il 21 febbraio 2025, recante il nuovo rigetto dell'istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell''art. 42-bis del d.lgs n. 151/2001.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 e successivo diniego adottato in sede di riesame
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, viceispettore della Polizia di Stato in servizio a Roma, aveva chiesto l’assegnazione temporanea presso uffici della provincia di Messina per assistere la figlia minore, rappresentando la distanza dalla sede di servizio, gli impegni lavorativi dell’altro genitore e le condizioni di salute della figlia. Il primo diniego era motivato con il parere contrario dell’ufficio di appartenenza, le funzioni di supporto svolte dal reparto, il deficit di organico nel ruolo ispettori e l’asserita impossibilità di compensare l’assenza con personale del ruolo sovrintendenti. Il ricorrente ha dedotto motivazione apodittica e insufficiente, carenza di istruttoria, violazione dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 e dell’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017, violazione dell’art. 3 l. 241/1990, disparità di trattamento, violazione dell’art. 97 Cost. e delle norme costituzionali e sovranazionali a tutela della famiglia, della genitorialità e dell’interesse del minore. In sede cautelare il TAR ha ordinato un riesame motivato. Il successivo diniego del 10 febbraio 2025 ha nuovamente richiamato le disfunzioni derivanti dall’assenza del dipendente e il deficit del ruolo ispettori, senza indicare concretamente le mansioni svolte dal ricorrente, la sua fungibilità, le carenze delle sedi richieste né specifiche esigenze operative. Con i motivi aggiunti il ricorrente ha dedotto anche l’elusione delle prescrizioni dell’ordinanza cautelare, l’istruttoria carente, l’incongruità della motivazione e la responsabilità aggravata dell’amministrazione.
La decisione
Il ricorso originario è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il primo diniego era stato sostituito dal provvedimento adottato in sede di riesame; le relative censure sono state comunque esaminate in quanto riproposte contro il nuovo diniego. I motivi aggiunti sono stati accolti ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., con dichiarazione di illegittimità del provvedimento del 10 febbraio 2025. Il TAR ha chiarito che, per le forze di polizia, l’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017 consente il diniego per motivate esigenze organiche o di servizio e riconosce all’amministrazione un’ampia discrezionalità, senza imporre necessariamente la dimostrazione di una scopertura grave o superiore a una soglia prefissata. Tuttavia, il diniego non può fondarsi su clausole di stile o formule generiche: l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria concreta e spiegare le specifiche esigenze organizzative, rapportandole alle mansioni del dipendente, alla sua fungibilità, alla situazione delle sedi di provenienza e di possibile assegnazione e agli interessi familiari coinvolti. Nel caso concreto, il provvedimento si era limitato a richiamare le ordinarie funzioni del reparto romano, un generico deficit nel ruolo ispettori e il mancato rimpiazzo dell’unità, senza considerare che la scopertura delle sedi richieste risultava in alcuni casi maggiore di quella della sede di provenienza e senza esaminare le mansioni prevalentemente non operative svolte dal ricorrente. La motivazione non era quindi calibrata sulla situazione individuale e risultava affetta da carenza istruttoria e motivazionale, con conseguente illegittimità del diniego. È stata respinta la domanda di condanna per responsabilità aggravata, non essendo dimostrato un grado di imprudenza, imperizia, negligenza o ostruzionismo qualificato tale da integrare la lite temeraria. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
«ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa»; «nella quale è fissata la residenza della famiglia»; «casi o esigenze eccezionali»
La disposizione tutela la genitorialità consentendo l’assegnazione temporanea del genitore di un bambino fino a tre anni, salvo casi o esigenze eccezionali adeguatamente motivati; dopo l’intervento della Corte costituzionale, rileva anche la provincia o regione di residenza della famiglia.
art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017
«per motivate esigenze organiche o di servizio»
Per il personale delle forze di polizia l’assegnazione temporanea è soggetta a una disciplina speciale: il diniego è possibile per esigenze organiche o di servizio, ma tali esigenze devono essere concretamente individuate e adeguatamente motivate.
art. 3, comma 2, l. 241/1990
La motivazione deve rendere intelligibili i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione, con riferimento alla concreta posizione dell’interessato.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Consente la decisione ai fini della dichiarazione dell’illegittimità dell’atto quando permane un interesse alla pronuncia, anche in relazione a eventuali pretese risarcitorie.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Richiamato quale base del rinvio della decisione cautelare alla sede di merito.
art. 26, comma 1, c.p.a.
La responsabilità aggravata richiede una condotta processuale qualificata, caratterizzata da consapevolezza della non spettanza della pretesa o da imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormale.
art. 96 c.p.c.
La domanda di responsabilità aggravata è stata respinta perché non risultavano i presupposti di lite temeraria.
art. 33, comma 5, l. 104/1992
Richiamato nel quadro delle vicende relative ai trasferimenti del ricorrente, senza costituire la base decisoria principale.
sentenza Corte costituzionale n. 99/2024
«Il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici [...] è chiaramente preordinato alla realizzazione dell’obiettivo costituzionale di sostegno e promozione della famiglia, dell’infanzia e della parità dei genitori nell’accudire i figli»
Riconosce la rilevanza costituzionale della disciplina sull’assegnazione temporanea per la cura dei figli nei primi anni di vita.
Massime di principio
- Nel decidere un’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 proposta da un appartenente alle forze di polizia, l’amministrazione può negare il beneficio per motivate esigenze organiche o di servizio, senza dover necessariamente dimostrare una scopertura di organico grave o superiore a una soglia prefissata.
- Il potere discrezionale di negare l’assegnazione temporanea non può essere esercitato mediante clausole di stile o il generico richiamo alla funzionalità dell’ufficio: il provvedimento deve indicare le specifiche esigenze organizzative e operative che renderebbero pregiudizievole la movimentazione del dipendente.
- L’istruttoria e la motivazione del diniego devono essere calibrate sulla posizione individuale del richiedente, considerando almeno le mansioni concretamente svolte, la fungibilità del profilo professionale, la situazione organica della sede di provenienza e quella delle sedi richieste, nonché gli eventuali impegni operativi specifici del reparto.
- L’interesse alla cura del minore e all’unità familiare, pur configurandosi come interesse legittimo, riceve una tutela rafforzata di rilievo costituzionale; pertanto, quanto più il provvedimento incide su tale interesse, tanto più la motivazione deve rendere intelligibile il bilanciamento con le esigenze dell’amministrazione.
- La mera esistenza di carenze di organico nella sede di provenienza non dimostra di per sé l’illegittimità del diniego né, al contrario, la sua legittimità: l’amministrazione deve spiegare perché quelle carenze, rapportate alle concrete funzioni del dipendente e alle esigenze degli uffici interessati, rendano effettivamente incompatibile l’assegnazione temporanea.
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