Cassazione Civile, Ordinanza n. 27036/2021 del 06/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2003, con cui l’Amministrazione aveva recuperato a tassazione una plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno edificabile in Castelforte, ritenendo maggiorato il corrispettivo dichiarato in base al valore poi definito in sede di accertamento con adesione ai fini dell’imposta di registro. La ricorrente ha sostenuto: 1) la nullità dell’atto impositivo per difetto di potere del funzionario che lo aveva sottoscritto; 2) l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per difetto di motivi specifici; 3) la non imponibilità della plusvalenza perché il bene era pervenuto per successione e sarebbe mancato intento speculativo, distinguendo le ipotesi dell’art. 67 TUIR; 4) l’illegittimità dell’accertamento del maggior corrispettivo fondato sul solo valore definito ai fini dell’imposta di registro, in assenza di ulteriori elementi certi e indiziari.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rigettato il secondo e il terzo, e accolto il quarto. Ha quindi cassato la sentenza della CTR del Lazio con rinvio alla stessa Commissione, in diversa composizione, perché verifichi se esistano elementi ulteriori, gravi, precisi e concordanti idonei a sorreggere la ripresa a tassazione del maggior corrispettivo, e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che il solo valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro non basti, dopo lo ius superveniens, a fondare presuntivamente il maggior corrispettivo in materia di plusvalenze immobiliari.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel primo motivo per dedurre il difetto di potere del funzionario sottoscrittore dell’atto impositivo; la Corte non esamina il merito perché il motivo è inammissibile per novità della questione.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel secondo motivo per sostenere l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per mancanza di motivi specifici; la Corte ritiene infondata la censura, valorizzando l’effetto devolutivo dell’appello.
art. 81, primo comma, lett. b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La plusvalenza da cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria è imponibile anche se il bene è pervenuto per successione e indipendentemente dall’intento speculativo.
art. 67 TUIR
Richiamato come norma attualmente corrispondente all’art. 81 TUIR; la Corte conferma che la tassabilità della plusvalenza non è esclusa dalla successione mortis causa.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L’accertamento del maggior corrispettivo non può fondarsi solo sul valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ma richiede ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
art. 5, comma 3, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147
"per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro"
La norma ha portata interpretativa e retroattiva; esclude la presunzione del maggior corrispettivo basata unicamente sul valore definito in sede di registro.
Massime di principio
- In cassazione una questione di diritto o di fatto non trattata nella sentenza impugnata è inammissibile per novità, salvo che il ricorrente alleghi specificamente di averla proposta nei gradi di merito e indichi l’atto processuale in cui ciò è avvenuto.
- L’effetto devolutivo dell’appello consente al giudice del gravame di riesaminare l’intera controversia nei limiti del thema decidendum, senza che sia necessaria una specifica risposta a ogni singola argomentazione riprodotta dall’appellante, salvo giudicato interno.
- In materia di plusvalenze immobiliari, la cessione di un bene pervenuto per successione non esclude di per sé l’imponibilità della plusvalenza, che va determinata come differenza tra valore di acquisto e valore di realizzo al momento della cessione.
- Dopo lo ius superveniens del d.lgs. n. 147/2015, il maggior corrispettivo nella cessione di immobili non può essere presunto esclusivamente dal valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro; tale valore ha solo valore indiziario e deve essere corroborato da ulteriori presunzioni gravi, precise e concordanti.
- Quando l’Amministrazione fonda la ripresa a tassazione sul maggior corrispettivo occultato, il contribuente conserva la possibilità di fornire prova contraria rispetto al quadro presuntivo allegato dall’Ufficio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27010/2021 del 06/10/2021
- ordinanza_civile · 6 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27011/2021 del 06/10/2021
- ordinanza_civile · 6 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27014/2021 del 06/10/2021
- ordinanza_civile · 6 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27015/2021 del 06/10/2021
- ordinanza_civile · 6 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27016/2021 del 06/10/2021
- ordinanza_civile · 6 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27018/2021 del 06/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →