Cassazione Penale, Sentenza n. 31481/2026 del 17/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Il detenuto, sottoposto al regime speciale ex art. 41-bis ord. pen., aveva proposto reclamo avverso un provvedimento disciplinare con cui gli era stata applicata la sanzione dell'esclusione per cinque giorni dalle attività in comune. Il Magistrato di sorveglianza ha dichiarato il reclamo inammissibile de plano, ritenendo che le doglianze formulate fossero esclusivamente di merito e non di legittimità. Nel ricorso per cassazione il difensore ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che mancavano i presupposti dell'inammissibilità de plano ex art. 666, comma 2, c.p.p., perché il giudice avrebbe comunque esaminato il contenuto del reclamo con motivazione apparente; 2) nullità del provvedimento per violazione del contraddittorio, per non essere stata fissata l'udienza camerale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la decisione del Magistrato di sorveglianza, perché, nei reclami disciplinari dei detenuti, il controllo giurisdizionale è limitato ai profili di legittimità indicati dall'art. 69, comma 6, lett. a), ord. pen.; la valutazione del merito della sanzione è consentita solo per le sanzioni dell'isolamento e dell'esclusione dalle attività in comune previste dall'art. 39, comma 1, nn. 4 e 5, ord. pen. Poiché nel caso concreto il reclamo conteneva censure di merito non consentite, il giudice poteva provvedere de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p. senza instaurare l'udienza camerale. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 69, comma 6, lett. a), ord. pen.
provvede a norma dell'articolo 35-bis sui reclami dei detenuti e degli internati
il magistrato di sorveglianza conosce dei reclami disciplinari solo nei limiti previsti dalla norma, e il controllo sul merito è ammesso soltanto per le sanzioni di isolamento ed esclusione dalle attività in comune.
art. 35-bis ord. pen.
richiamato come modello procedurale per i reclami dei detenuti e degli internati in materia disciplinare.
art. 39, comma 1, nn. 4 e 5, ord. pen.
solo per le sanzioni dell'isolamento e dell'esclusione dalle attività in comune è consentita la cognizione del merito del provvedimento disciplinare.
art. 666, comma 2, c.p.p.
il decreto di inammissibilità può essere emesso de plano quando emerga ictu oculi un difetto delle condizioni di legge che non richiede giudizio di merito o apprezzamento discrezionale.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel reclamo avverso una sanzione disciplinare detentiva, il magistrato di sorveglianza può esaminare il merito della decisione solo nei casi espressamente previsti dalla legge; fuori da tali ipotesi il controllo è limitato ai profili di legittimità tipizzati.
- Se il reclamo propone esclusivamente censure di merito non ammissibili, il magistrato di sorveglianza può dichiararlo inammissibile de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., senza instaurare il contraddittorio camerale.
- La mancata fissazione dell'udienza camerale non integra vizio quando l'inammissibilità del reclamo sia immediatamente desumibile da un difetto delle condizioni di legge e non occorra alcuna valutazione discrezionale sul contenuto delle doglianze.
- La disciplina dei rimedi giurisdizionali in materia penitenziaria è rimessa a un'ampia discrezionalità del legislatore e non è di per sé illegittima se circoscrive il sindacato del giudice a determinati profili.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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