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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10395/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza d'appello che lo ha ritenuto responsabile del reato di usura (con l'estorsione dichiarata estinta per prescrizione e riqualificata in tentata). I motivi principali: (1) motivazione inadeguata della Corte d'appello circa gli elementi esterni a supporto della versione della persona offesa (in particolare i titoli di credito risultavano intestati a terzi, Marotta, e l'automobile venduta sarebbe stata consegnata a Marotta); (2) travisamento della prova con riferimento all'affermazione che Marotta avesse ricevuto assegni da Santoro; (3) mancata valutazione come riscontri dei tabulati telefonici e valutazione errata della testimonianza di D'Urzo; (4) carenza di motivazione sulla dosimetria della pena, essendo stata aumentata la pena base per un'attività minatoria la quale, secondo la difesa, non sarebbe provata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte dal ricorrente consistessero in una richiesta di rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie, materia preclusa in sede di legittimità salvo vizi del percorso motivazionale o manifeste contraddizioni, che nel caso non emergono. La Corte ha condiviso la valutazione della Corte d'appello circa l'attendibilità della persona offesa, sottolineando i riscontri testimoniali (moglie, madre, Lembo) e i frequenti contatti telefonici con il ricorrente; ha ritenuto neutra la circostanza che gli assegni fossero intestati a Marotta alla luce della dichiarazione di consegna in bianco. Sulla dosimetria la Corte ha ritenuto provata l'episodicità minatoria attraverso la testimonianza di Lembo e la motivazione dell'aumento della pena coerente con le risultanze. Conseguenze economiche: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. per inammissibilità del ricorso con profili di colpa) e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili (liquidate in euro 3.686,00 aumentati del 30% ai sensi del DM 55/2014).

Norme richiamate

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa

    La Corte richiama il principio secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono, previa adeguata motivazione sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca, essere utilizzate da sole per fondare la responsabilità. L'assenza di riscontri esterni non rende automaticamente inaffidabile la dichiarazione dell'offeso; il giudice di merito ha ampio margine di apprezzamento sul modo di verificarne l'attendibilità.

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento

    La norma è richiamata per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, avendo riscontrato profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • DM 55/2014 (e successive modifiche)

    la somma di C 3.686,00, aumentata del 30% ai sensi del DM 55/2014

    Richiamato per il calcolo degli onorari e delle spese di liquidazione spettanti alle parti civili, applicando l'incremento percentuale previsto dal decreto ministeriale.

  • Giurisprudenza consolidata (Corte di Cassazione)

    "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti..."

    Principio di limite del sindacato di legittimità: la Cassazione non può riformare la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito salvo vizi motivazionali evidenti o contraddizioni manifeste.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione sindaca in via principale la correttezza del percorso motivazionale e non la riconsiderazione delle valutazioni di fatto: i ricorsi che chiedono una diversa valutazione delle prove sono generalmente inammissibili.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare una condanna se il giudice di merito fornisce motivazione adeguata sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca; l'assenza di riscontri esterni non determina automaticamente l'insussistenza della prova.
  • Per ottenere l'annullamento in Cassazione occorre dimostrare vizi logico-giuridici nel percorso motivazionale o l'esistenza di manifeste contraddizioni nelle conclusioni del giudice di merito; semplici prospettazioni alternative dei fatti non sono sufficienti.
  • La prova di circostanze aggravanti o di condotte minatorie utilizzata per la dosimetria della pena deve essere adeguatamente motivata; tuttavia, la valutazione su cui la Corte d'appello si fonda è difficile da superare in Cassazione se supportata da testimonianze ritenute attendibili.
  • Ricorsi dichiarati inammissibili possono comportare sanzioni economiche significative: condanna alle spese processuali, pagamento alla Cassa delle ammende e rifusione delle spese delle parti civili; ciò disincentiva impugnazioni prive di adeguata base giuridica.
  • Documenti che appaiono intestati a terzi (es. assegni) non sono necessariamente decisivi se il racconto probatorio del fatto spiega la diversa intestazione (es. consegna in bianco a terzi): la rilevanza di tali elementi è rimessa al giudice di merito.

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