Cassazione Penale, Sentenza n. 5184/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Avellino che aveva respinto l'istanza di riesame avverso il sequestro di un cellulare e del relativo codice di blocco rinvenuti durante perquisizione domiciliare nell'ambito di indagini per reati connessi alle violenze del 4 maggio 2023. Il ricorrente contestava: 1) mancata valutazione del "fumus commissi delicti" (art. 125 c.p.p.), ritenendo assenti indizi concreti a suo carico; 2) carenza motivazionale circa la finalità probatoria del sequestro; 3) violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza rispetto all'acquisizione massiva dei dati informatici senza criteri di selezione, con richiesta di restituzione o cancellazione delle copie forensi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse: il cellulare era già stato restituito il 24 agosto 2023 e il ricorrente non ha dimostrato un interesse concreto, attuale e specifico alla esclusiva disponibilità dei dati estratti. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui è necessario dedurre elementi univoci che provino la lesione di interessi primari derivante dall'indisponibilità delle informazioni. Per tali ragioni non è entrata nel merito delle censure sul fumus e sulla proporzionalità. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Il ricorrente invocava la violazione dell'art. 125 c.p.p. per omessa valutazione del fumus commissi delicti; la Corte, tuttavia, ha deciso l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse senza entrare in una valutazione di merito sull'interpretazione della norma
articoli del codice penale indicati nel capo d'imputazione
art. 81, 110, 421, 610, 628, 635 c.p.
Tali articoli sono richiamati come le fattispecie per le quali l'indagato era sottoposto ad indagine; dalla sentenza non emerge una interpretazione giuridica di queste norme, che non sono state valutate nel merito
Sez. U, Sentenza n. 40963 del 20/07/2017 (dep. 07/09/2017)
Sez. U, Sentenza n. 40963/2017
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui il ricorso in cassazione contro l'ordinanza di conferma del sequestro probatorio è ammissibile se, dopo la restituzione del supporto con previa estrazione di copia, è provato un interesse concreto e attuale alla esclusiva disponibilità dei dati
Sez. 5, Sentenza n. 13694 del 15/02/2019 (dep. 28/03/2019)
Sez. 5, Sentenza n. 13694/2019
Richiamata per chiarire che la mera espressione generica dell'interesse alla privacy non è sufficiente; occorrono elementi univoci che dimostrino la lesione di interessi primari per giustificare la sopravvivenza dell'interesse ad impugnare dopo la restituzione del supporto
Massime di principio
- Se il supporto informatico è stato restituito dopo l'estrazione di una copia, chi impugna deve dimostrare un interesse concreto, attuale e specifico all'esclusiva disponibilità dei dati (es. rischio concreto di uso improprio, segreto aziendale, diritti primari compromessi); il semplice richiamo alla privacy non è sufficiente.
- Per valutare il "fumus commissi delicti" occorrono indizi concreti e riferiti alla realtà fattuale: la mera identificazione come interlocutore di soggetti controllati non costituisce, di per sé, indizio idoneo a sostenere il sequestro.
- Il sequestro massivo di dati informatici richiede criteri di selezione e una motivazione che colleghi specificamente i dati alla finalità probatoria; in mancanza, la misura può essere qualificata come esplorativa e impugnata con richieste di limitazione, restituzione o cancellazione delle copie non pertinenti.
- Quando si contestano vizi di motivazione o proporzionalità del sequestro, è utile chiedere misure meno invasive (accesso ristretto dei PM, nomina di CTU, redazione di copia con esclusione/mascheramento dati sensibili) prima di sollevare impugnazioni straordinarie.
- In sede di cassazione il giudizio spesso si concentra sull'esistenza di un interesse residuo: se il bene è restituito e non sono provati elementi che dimostrino la lesione di interessi fondamentali, il ricorso rischia l'inammissibilità per carenza di interesse.
- Per massimizzare le chance di accoglimento di un ricorso su sequestri informatici, il ricorrente deve documentare concretamente: quali categorie di dati risultano ancora in uso da parte dell'autorità, perché la loro disponibilità esclusiva è necessaria e quale danno concreto deriverebbe dalla loro indisponibilità.
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