Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18713/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso due avvisi di accertamento IRPEF, fondati sul metodo sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, per gli anni 2007 e 2008, rideterminando il reddito della contribuente in ragione di beni indice di capacità contributiva e di incrementi patrimoniali (abitazioni, autovetture, investimenti). In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto solo parzialmente, con forte riduzione del reddito accertato; in appello l'Ufficio aveva censurato la decisione, ma la CTR aveva rigettato il gravame. In cassazione l'Agenzia deduceva cinque motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex artt. 112 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, per non avere la CTR esaminato la doglianza sulla corretta imputazione a reddito di un quinto delle spese per incrementi patrimoniali; 2) violazione dell'art. 38, comma 5, d.P.R. 600/1973, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., per avere la CTR sottratto dal calcolo somme da disinvestimenti senza ridurre coerentemente le spese per incrementi patrimoniali; 3) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, del D.M. 10 settembre 1992 e dell'art. 2728 c.c., per non avere attribuito alle quote reddituali da redditometro la natura di presunzione legale relativa; 4) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR escluso dal reddito elementi già considerati dall'Ufficio come disinvestimenti; 5) nullità per ultrapetizione ex artt. 112 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, per avere la CTR deciso su un quid già compreso nella determinazione dell'Ufficio. La contribuente resistiva con controricorso, sostenendo anche l'esigenza del contraddittorio endoprocedimentale e la correttezza della riduzione del reddito accertato.

La decisione

La Corte ha accolto il primo, il terzo e il quinto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il quarto. Ha ritenuto fondato il vizio di omessa pronuncia/motivazione apparente della CTR sulla questione dell'imputazione a reddito delle quote di incrementi patrimoniali; ha inoltre ribadito che il redditometro, nel testo applicabile ratione temporis, opera mediante presunzione legale relativa, che non richiede ulteriori elementi indiziari oltre ai fattori-indice della capacità contributiva; infine ha ritenuto errata la decisione di merito nella parte in cui aveva tenuto conto di disinvestimenti già considerati dall'Ufficio, con conseguente indebita riduzione del reddito accertato. È stata respinta la difesa della contribuente sul contraddittorio endoprocedimentale, ritenuta comunque inammissibile e infondata nel caso di specie perché, per gli anni 2007-2008, non era ancora applicabile la disciplina introdotta dal d.l. n. 78/2010. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    commi 4, 5, 6 e richiamo alla versione ante riforma

    Per gli anni anteriori alla riforma del 2010 consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva e delle spese per incrementi patrimoniali, configurando una presunzione legale relativa superabile dal contribuente con prova contraria documentale; le spese per incrementi patrimoniali possono essere imputate in quote costanti ai cinque anni precedenti.

  • art. 22 d.l. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010

    efficacia per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto

    La disciplina del nuovo redditometro non si applica retroattivamente agli anni d'imposta anteriori al 2009.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere motivazione idonea a rendere intelligibile il thema decidendum e le ragioni della decisione; la sua mancanza o apparenza comporta nullità.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può omettere di pronunciare sulle domande o eccezioni ritualmente proposte, né decidere oltre i limiti del devoluto.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare la non imponibilità o l'insussistenza del reddito presunto grava sul contribuente nel sistema dell'accertamento sintetico.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata prospettata in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie e alla corretta imputazione delle somme già considerate dall'Ufficio.

  • art. 2728 c.c.

    Richiamato per sostenere che il redditometro introduce una presunzione legale relativa collegata alla disponibilità dei beni indice.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La mancanza o apparenza della motivazione, o la sua incomprensibilità, determina nullità della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Concorre a definire l'obbligo di motivazione della decisione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    È richiamato come parametro del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Rende applicabili al processo tributario, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile e delle disposizioni di attuazione.

Massime di principio

  • Nel redditometro ante riforma, la disponibilità di specifici beni o il sostenimento di spese per incrementi patrimoniali integra una presunzione legale relativa di capacità contributiva: accertati i fatti-indice, l'Ufficio non deve fornire ulteriori prove, mentre spetta al contribuente dimostrare, con idonea documentazione, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore, oppure che proviene da fonti esenti o già tassate.
  • Le spese per incrementi patrimoniali, nel regime previgente, sono legittimamente ripartite in quote costanti sui cinque anni precedenti; il contribuente può vincere la presunzione solo provando la diversa provenienza delle risorse impiegate.
  • In sede di impugnazione dell'avviso di accertamento, il giudice deve pronunciarsi espressamente sulle domande e difese devolute; l'omessa pronuncia su un motivo decisivo o la motivazione meramente apparente integra nullità della sentenza.
  • Nel processo tributario, la motivazione della sentenza è costituzionalmente necessaria: se non consente di individuare il thema decidendum e le ragioni della decisione, la sentenza è nulla.
  • Per i tributi non armonizzati non esiste un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, salvo specifica previsione di legge; inoltre la disciplina del nuovo redditometro introdotta nel 2010 non si applica agli accertamenti relativi ad annualità anteriori al 2009.
  • Se l'Ufficio ha già considerato in sede di accertamento determinati disinvestimenti o proventi, il giudice di merito non può nuovamente utilizzarli come elemento autonomo per ridurre il reddito accertato senza verificare la reale duplicazione del dato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.