Sentenza del 19/11/2018 n. 2677 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
ICI - Consorzi di bonifica - applicazione - sussiste. ICI - norme di esenzione - interpretazione restrittiva - è necessaria - ipotesi tassativamente individuate dal legislatore - sono tali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato affermato che i consorzi di bonifica sono soggetti all'ICI, poiché non rientrano tra gli enti espressamente elencati dall'art. 7 del d.lgs. 504/1992. L'esenzione, in quanto deroga alla disciplina impositiva generale, deve essere interpretata restrittivamente e non può essere estesa a soggetti o fattispecie non tassativamente previsti dal legislatore.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'applicazione dell'ICI agli immobili posseduti dal consorzio di bonifica, sostenendo che tali immobili dovessero beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 7 del d.lgs. 504/1992 per gli immobili posseduti dallo Stato e dagli altri enti pubblici espressamente indicati.
Norme richiamate
Art. 7 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Prevede specifiche ipotesi di esenzione dall'ICI per gli immobili posseduti dallo Stato e da determinati enti pubblici. L'elenco dei soggetti beneficiari è tassativo e non comprende i consorzi di bonifica.
Massime di principio
- Le esenzioni fiscali, in quanto deroghe alla regola generale dell'imposizione, devono essere interpretate restrittivamente.
- Un ente può beneficiare di un'esenzione soltanto se rientra espressamente tra i soggetti o nelle fattispecie individuate dalla norma; non è sufficiente una sostanziale analogia con un ente esente.
- I consorzi di bonifica, se non espressamente inclusi nella disposizione agevolativa, sono soggetti all'ICI per gli immobili di loro proprietà o possesso.
- In caso di dubbio sull'applicazione di un'esenzione tributaria, non è possibile estenderla per analogia oltre i casi tassativamente previsti dal legislatore.
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