Cassazione Penale, Sentenza n. 8232/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per non aver riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ("lucro di speciale tenuità"), sostenendo la modesta offensività della condotta relativa al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (fatto di lieve entità in materia di stupefacenti). La Corte territoriale aveva motivato il diniego richiamando precedenti penali, carichi pendenti e il rinvenimento successivo di stupefacenti e denaro in possesso dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha rilevato l'errore della Corte territoriale nell'uso di elementi non pertinenti per escludere l'attenuante e ha richiamato il principio secondo cui l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. riguarda il profilo economico (lucro di speciale tenuità) ed è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73 co. 5 DPR 309/1990. Tuttavia la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è risultato estinto per intervenuta prescrizione (calcolo dei termini e delle sospensioni ha portato allo spirare del termine il 10/09/2023). In primo grado e in appello la pena inflitta era stata di 9 mesi di reclusione e 800 euro di multa.
Norme richiamate
art. 62 n. 4 cod. pen.
La circostanza attenuante del "lucro di speciale tenuità" rileva soprattutto sul profilo economico: richiede la prova che l'agente abbia conseguito o perseguito un lucro di entità particolarmente modesta; non può farsi riferimento alla persona del reo o all'uso che intendeva fare della cosa per valutare questa attenuante.
art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La disciplina della "fatti di lieve entità" in materia di stupefacenti è compatibile con l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4; le due previsioni hanno profili distinti e possono concorrere senza indebita duplicazione di benefici.
Decreto n. 68 del 28/4/2016 (Primo Presidente Corte di cassazione)
Consente la redazione della motivazione in forma semplificata; la decisione in questo caso è stata motivata con modalità semplificate ai sensi del decreto.
Massime di principio
- L'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. va valutata principalmente sul profilo economico: occorre accertare l'entità del lucro o del danno patrimoniale e non la personalità o le intenzioni del reo.
- La circostanza attenuante del "lucro di speciale tenuità" è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73 co. 5 DPR 309/1990; l'applicazione concomitante richiede una specifica valutazione del lucro realmente perseguito o conseguito.
- Il diniego dell'attenuante deve essere motivato con riferimento a elementi pertinenti alla misura del lucro: non è sufficiente richiamare in modo generico precedenti penali, carichi pendenti o fatti sopravvenuti (es. rinvenimenti successivi) se non collegati alla prova dell'entità economica del profitto.
- In fase di impugnazione verificare sempre la prescrizione: sospensioni e periodicità procedurali possono portare all'estinzione del reato; se la prescrizione è intervenuta la Corte deve annullare la sentenza senza rinvio.
- Nella difesa, quando si invoca l'art. 62 n. 4, fornire dati concreti e quantificazioni sul valore oggetto del reato e sul lucro perseguito per facilitare il riconoscimento dell'attenuante.
Testo integrale
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