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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12892/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)

La controversia

Nel procedimento di correzione di errore materiale relativo a una precedente ordinanza di Cassazione, la parte ricorrente ha dedotto due profili: primo, che nel dispositivo dell'ordinanza correggenda era stato indicato per errore che il Ministero della Giustizia dovesse pagare le spese di legittimità "in favore della parte controricorrente", mentre il ricorso era stato accolto e le spese erano state liquidate a favore della parte ricorrente; secondo, che la liquidazione degli esborsi era stata limitata a euro 200 nonostante le spese anticipate dalla ricorrente ammontassero complessivamente a euro 423. La Corte ha esaminato l'istanza di correzione sotto il profilo dell'errore materiale sul capo spese.

La decisione

La Corte ha accolto solo il primo profilo dell'istanza: ha ritenuto evidente l'errore materiale nel dispositivo dell'ordinanza n. 1504/2023, consistente nell'uso della parola "controricorrente" al posto di "ricorrente", e ha disposto la correzione testuale del provvedimento. Ha invece respinto il secondo profilo, osservando che gli esborsi liquidati in euro 200 corrispondevano alle spese vive non documentabili e che le ulteriori spese anticipate per contributo unificato, bollo e registrazione dell'ordinanza sono voci autonome, dovute dalla parte soccombente quali accessori della pronuncia favorevole. Nel procedimento di correzione non ha posto spese, richiamando il principio per cui non è configurabile soccombenza nel procedimento di correzione degli errori materiali.

Norme richiamate

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente alla Corte di decidere la causa nel merito quando ne ricorrono i presupposti, come avvenuto nell'ordinanza corretta

  • artt. 287 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 288 e 391-bis c.p.c. quale base del procedimento di correzione dell'errore materiale

  • artt. 288 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. quale base del procedimento di correzione dell'errore materiale

  • art. 391-bis c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 287 e 288 c.p.c. quale base del procedimento di correzione dell'errore materiale

  • art. 91 c.p.c.

    non è applicabile per la liquidazione delle spese nel procedimento di correzione, mancando una vera soccombenza

  • Cass. Sez. U, sent. n. 29432 del 14/11/2024

    richiamata per affermare che nel procedimento di correzione degli errori materiali non può essere liquidata alcuna spesa, anche se la controparte si oppone all'istanza

Massime di principio

  • Nel procedimento di correzione dell'errore materiale, il giudice può rettificare il solo errore meramente testuale o esecutivo del dispositivo quando risulti evidente dal contenuto complessivo del provvedimento e dal suo decisum, senza incidere sull'assetto sostanziale della decisione.
  • Se il dispositivo contiene una discordanza palese tra la statuizione effettivamente resa e la formula scritta, la correzione deve limitarsi alla sostituzione del termine erroneo con quello corretto, senza riaprire il merito della controversia.
  • Le spese liquidate in misura forfettaria come esborsi da parte del giudice di legittimità si distinguono dalle spese anticipate dalla parte per adempimenti autonomi, come contributo unificato, bollo e registrazione, che seguono la disciplina propria delle spese di causa.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è configurabile una soccombenza in senso tecnico; pertanto non si procede alla liquidazione delle spese del subprocedimento, anche se la controparte vi resiste.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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