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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34631/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano che, accogliendo l'appello del P.M., ha disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di frode fiscale (art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) contestato al capo 9) della provvisoria imputazione. Il ricorrente ha dedotto quattro motivi principali: (1) violazione del principio di corrispondenza tra domanda cautelare e decisione; (2) mancata autonoma valutazione ai sensi dell'art. 292 c.p.p.; (3) insufficienza e non gravosità, precisione e concordanza degli indizi (art. 192 c.p.p.); (4) motivazione carente e manifesta illogicità nella scelta della misura cautelare (artt. 274, 275 c.p.p.), con mancanza di prova dell'attualità e della concretezza del pericolo di reiterazione e di proporzionalità rispetto a misure meno afflittive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato: ha respinto o dichiarato inammissibili i motivi relativi alla corrispondenza domanda/decisione, alla mancanza di autonoma valutazione e alla insufficienza degli indizi (ritenendo invece congrua la valutazione del tribunale d'appello sui gravi indizi, alla luce di documentazione successivamente acquisita), ma ha accolto il quarto motivo nella parte in cui la scelta della custodia in carcere non era adeguatamente motivata rispetto alla possibilità di misure meno afflittive. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente alla scelta della misura e ha rinviato al Tribunale di Milano per un nuovo esame sulla misura cautelare, confermando tuttavia la sussistenza di gravi indizi e l'esistenza delle esigenze cautelari nel loro complesso come ricostruite dal giudice d'appello.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74/2000

    Norma sostanziale che disciplina la frode fiscale contestata; la Corte non ha messo in dubbio la rilevanza della fattispecie ma si è pronunciata sulla motivazione e sulla misura cautelare.

  • codice di procedura penale

    Richiamato come criterio di redazione dei motivi di impugnazione e per le ipotesi di vizio di motivazione dedotte in cassazione.

  • codice di procedura penale

    Stabilisce l'obbligo di motivazione del provvedimento cautelare; la Corte conferma che il tribunale d'appello può richiamare altri atti ma deve dar conto del proprio esame critico.

  • codice di procedura penale

    Criterio sul valore probatorio degli indizi: devono essere gravi, precisi e concordanti; la Corte ha ritenuto che il tribunale d'appello abbia adeguatamente motivato la sussistenza di tali indizi.

  • codice di procedura penale

    Regolano le esigenze cautelari e i criteri di scelta della misura: la Corte ha sottolineato che la scelta della custodia in carcere richiede motivazione particolarmente rigorosa quando non si applicano presunzioni cautelari.

  • codice di procedura penale

    Riferimento agli atti che il pubblico ministero deve trasmettere; la Corte autorizza il giudice d'appello a basarsi su elementi trasmessi ai sensi di questa norma.

  • codice di procedura penale

    Richiamato nel testo: prevede effetti della scarcerazione per decorrenza dei termini, ma la Corte ha osservato che tale eccezione non può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità del procedimento 'de libertate'.

  • codice di procedura penale

    art. 310 e art. 23, comma 8 D.L. n. 137/2020

    Richiamati in relazione alla disciplina dell'appello cautelare e alla modalità di trattazione del ricorso con discussione orale in ragione della normativa emergenziale.

Massime di principio

  • In un'impugnazione "de libertate" il giudice dell'appello cautelare non è strettamente vincolato alla sola causa petendi esposta nell'atto di impugnazione del P.M.; può valorizzare altri elementi presenti negli atti trasmessi purché dia conto criticamente della loro rilevanza.
  • L'ordinanza che applica la custodia in carcere deve motivare con particolare rigore perché, in assenza di presunzioni cautelari, occorre spiegare perché misure meno afflittive (arresti domiciliari, controlli elettronici, ecc.) risultino insufficienti a fronteggiare il pericolo di reiterazione.
  • Il richiamo integrale ad atti precedenti (es. motivazioni del Gip o documentazione del procedimento) è ammissibile solo se il giudice dell'appello mostra di aver valutato criticamente quegli elementi e risponde alle questioni sollevate dalle parti.
  • La sussistenza dei gravi indizi può essere comprovata anche da elementi emersi successivamente alla decisione impugnata (es. acquisizioni nell'ambito di una procedura fallimentare), purché tali elementi siano ufficialmente parte degli atti trasmessi al giudice che decide l'appello cautelare.
  • In sede di cassazione il sindacato sulla motivazione cautelare è possibile quando si denunzia violazione di norme o manifesta illogicità; non è consentito chiedere una rivalutazione libera dei fatti se la motivazione di merito non presenta vizi logico-giuridici evidenti.
  • Le eccezioni relative a eventi successivi (es. scarcerazione per decorrenza termini) devono essere proposte nel procedimento principale e non possono essere sollevate per la prima volta in sede di legittimità 'de libertate'.

Testo integrale

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