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Sentenza

Sentenza n. 1296/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. 259/2023 - RG n. 235/2022, pubblicata in data 08/07/2023, emessa dal Tribunale di Alessandria, Sezione lavoro, notificata in data 06.02.2025 e passata in giudicato come da certificato della cancelleria del Tribunale di Alessandria del 21 gennaio 2026.

Giustizia amministrativa202600521

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, di una sentenza civile passata in giudicato che aveva liquidato somme in favore del ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, passata in giudicato, con il pagamento del capitale e degli interessi legali liquidati in suo favore. Ha chiesto inoltre la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il titolo era stato notificato al Ministero tramite PEC presso il domicilio reale il 6 febbraio 2025; alla data del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale e non ha contestato l'inottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia l'inadempimento dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di pagare al ricorrente le somme liquidate dal giudicato civile entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, autorizzandolo a delegare l'incarico anche a dirigenti o funzionari di altre articolazioni ministeriali, senza limiti derivanti dalle ordinarie competenze interne. Il commissario potrà utilizzare i capitoli di spesa pertinenti o altri capitoli disponibili, nonché, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nel trattamento economico del dirigente o funzionario pubblico incaricato. Il TAR ha inoltre applicato una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, ulteriore rispetto agli interessi già previsti dal giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza e fino all'adempimento oppure, in caso di persistente inerzia, fino all'efficacia della nomina del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata infine disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio in relazione alla serialità degli inadempimenti ministeriali.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per il ritardo nell'adempimento.

  • art. 475 c.p.c.

    come riformulato dall'art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022

    La sentenza civile è stata attestata conforme all'originale; il titolo esecutivo non necessita della spedizione in forma esecutiva per la notificazione.

  • art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022

    Ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio di azioni esecutive contro le amministrazioni; il termine è stato ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

  • D.M. 55/2014

    Parametri utilizzati per la liquidazione delle spese processuali, ridotti in ragione della semplicità dell'attività difensiva.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione quando il titolo sia stato regolarmente notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • Accertata l'inottemperanza a un giudicato civile, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme dovute entro un termine e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta esercita i poteri necessari a dare integrale esecuzione al giudicato senza essere vincolato dai limiti delle ordinarie attribuzioni dell'ufficio di appartenenza; può quindi delegare l'incarico a soggetti pubblici professionalmente idonei anche appartenenti ad altre articolazioni della medesima amministrazione.
  • Per l'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento, il commissario ad acta può utilizzare i capitoli di spesa pertinenti o altri capitoli disponibili secondo buona amministrazione e, se necessario, strumenti contabili quali fondi fuori bilancio o pagamento in conto sospeso.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione sanzionatoria e sollecitatoria e può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, in aggiunta agli interessi già riconosciuti dal giudicato; decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'adempimento o con l'efficacia della nomina del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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