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Ordinanza

Ordinanza n. 477/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza n. 194 del 2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione Prima.

Giustizia amministrativa202508657

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo, Sez. I, n. 194 del 2025, di parziale accoglimento del ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al resistente (comune appellante incidentale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto appello contro la sentenza del TAR Abruzzo che aveva accolto parzialmente il ricorso di primo grado. Il Comune di Nereto si è costituito e ha proposto appello incidentale, formulando contestualmente domanda cautelare per la sospensione dell’efficacia della sentenza appellata. Il testo dell’ordinanza non specifica né l’atto amministrativo originariamente impugnato né i motivi di merito dell’appello principale e di quello incidentale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare proposta dal Comune di Nereto e, per l’effetto, ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR Abruzzo. La decisione è stata adottata sulla base della natura della vicenda, della comparazione degli interessi in conflitto propria della fase cautelare e della condizione delle parti, con espressa riserva della valutazione del merito degli appelli. Il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 18 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare in appello; l’ordinanza non ne esplicita ulteriormente l’interpretazione.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare dell’appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado può essere disposta mediante comparazione degli interessi in conflitto, tenendo conto anche della condizione delle parti, senza anticipare la decisione sul merito dell’impugnazione.
  • L’accoglimento dell’istanza cautelare in appello comporta la sospensione dell’esecutività della sentenza appellata fino alla definizione del merito, che resta impregiudicata.
  • Le spese della fase cautelare possono essere integralmente compensate quando il giudice ritenga sussistenti ragioni connesse alla natura della vicenda e alla fase processuale.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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