Sentenza del 07/06/2016 n. 3357 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI - Pannelli su distributori automatici - Esenzione - Non applicabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’esenzione è stata ritenuta non applicabile. I pannelli sui distributori automatici non possono essere considerati né sede di svolgimento dell’attività commerciale né insegne di esercizio, anche quando riproducono il marchio e i prodotti venduti. Di conseguenza, la pubblicità esposta sui distributori resta soggetta all’imposta secondo la disciplina ordinaria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’applicabilità dell’esenzione prevista per le insegne di esercizio. I pannelli collocati sui distributori automatici raffiguravano i prodotti commercializzati e il relativo marchio, ma non erano situati presso una sede o un locale nel quale si svolgeva stabilmente l’attività commerciale. Il punto decisivo era quindi stabilire se tali pannelli potessero essere qualificati come insegne di esercizio anziché come messaggi pubblicitari.
Norme richiamate
Disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità e delle insegne di esercizio
L’esenzione riguarda le insegne riferibili alla sede o ai locali in cui l’attività commerciale è effettivamente esercitata. Non si estende automaticamente a pannelli collocati su distributori automatici, quando svolgono una funzione promozionale dei prodotti o del marchio.
Massime di principio
- Per applicare un’esenzione fiscale relativa alle insegne di esercizio, occorre verificare sia il contenuto del messaggio sia il luogo in cui il supporto pubblicitario è installato.
- La mera presenza del marchio dell’impresa o la raffigurazione dei prodotti venduti non è sufficiente a qualificare un pannello come insegna di esercizio.
- Un distributore automatico non è normalmente assimilabile alla sede o al locale commerciale dell’impresa ai fini dell’esenzione dall’imposta sulla pubblicità.
- Quando il supporto ha una prevalente funzione promozionale e non identifica semplicemente la sede dell’attività, è probabile che venga assoggettato all’imposta ordinaria.
- Le esenzioni fiscali devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese a situazioni non espressamente riconducibili ai presupposti previsti dalla normativa.
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