Cassazione Penale, Sentenza n. 4225/2023 del 01/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del Giudice di pace che lo aveva ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 e lo aveva condannato all'ammenda di € 5.000. La difesa deduceva, con vari motivi, errori di applicazione di norme sull'immigrazione (art. 10-bis, art. 19 comma 2 d.lgs. 286/1998, nonché articoli del codice penale richiamati), carenza di motivazione e l'errata esclusione della possibilità di applicare l'istituto della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274/2000. In particolare si eccepiva che l'imputato era entrato regolarmente, che il T.A.R. Marche aveva annullato il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno (decisione del 4.7.2013), che non risultava destinatario di provvedimento di espulsione e che versava in gravi condizioni di salute (con appuntamento fissato per chiedere permesso per cure mediche introdotto dal D.L. n. 113/2018 conv. L. n. 132/2018), circostanze che avrebbero potuto integrare esimenti o giustificare diversa valutazione. Inoltre il ricorrente censurava la valutazione del Giudice di pace secondo cui l'istanza di applicazione della tenuità andava proposta a pena di inammissibilità prima dell'apertura del dibattimento.
La decisione
La Corte di Cassazione, ritenuto il terzo motivo (sulla tenuità) preliminare e assorbente, lo ha ritenuto fondato. Ha constatato che l'art. 34 d.lgs. n. 274/2000 consente al Giudice di pace di dichiarare la particolare tenuità del fatto anche con sentenza dopo l'esercizio dell'azione penale, e che non è previsto un termine per la presentazione della richiesta: pertanto, in presenza di mancata opposizione dell'imputato e della natura del reato, il Giudice di pace avrebbe dovuto valutare la richiesta nel merito. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Jesi, in diversa persona fisica, affinché si pronunci nuovamente alla luce dei rilievi esposti.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998
Norma contestata in primo grado per il reato di soggiorno irregolare; la Corte non decide nel merito sull'applicazione ma il contesto del giudizio di rinvio richiede che il Giudice di pace valuti anche le circostanze (es. provvedimenti amministrativi favorevoli, condizioni di salute) che potrebbero influire sulla responsabilità o sull'applicabilità di esimenti.
art. 19, comma 2 d.lgs. n. 286/1998
Norma richiamata dalla difesa in relazione allo status amministrativo dell'imputato; la Corte non entra nel merito ma sottolinea l'importanza degli atti amministrativi (es. sentenza T.A.R.) per la valutazione complessiva del caso.
art. 34 d.lgs. n. 274/2000
"dopo l'esercizio dell'azione penale, il Giudice di pace può dichiarare con sentenza la particolare tenuità del fatto se l'imputato e l'offeso non si oppongono"
La Corte interpreta il comma 3 come possibilità per il Giudice di pace di dichiarare la particolare tenuità anche con la sentenza, senza che sia previsto un termine per la richiesta dell'imputato; pertanto l'istanza non può essere dichiarata inammissibile per essere stata proposta tardivamente rispetto all'apertura del dibattimento.
D.L. n. 113/2018 convertito con L. n. 132/2018
Introdotto il permesso di soggiorno per cure mediche: circostanza menzionata dalla difesa quale possibile elemento rilevante per la posizione dell'imputato (condizioni di salute gravi che avrebbero consentito richiesta di permesso per cure).
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Norma che ha consentito la trattazione del processo con contraddittorio scritto (procedimento per iscritto) alla quale si è attenuta la Corte; non incide sulla decisione di merito relativa alla tenuità.
art. 51 e 54 c.p.
Richiamati dalla difesa nell'ambito delle eccezioni relative ad eventuali esimenti o circostanze attenuanti; la Corte non svolge una valutazione piena su tali censure perché il motivo sulla tenuità è stato ritenuto assorbente.
Massime di principio
- La dichiarazione della particolare tenuità del fatto ex art. 34 d.lgs. n. 274/2000 può essere pronunciata dal Giudice di pace anche con sentenza dopo l'esercizio dell'azione penale; non esiste un termine perentorio perché l'imputato presenti la relativa richiesta.
- L'assenza di opposizione dell'imputato e dell'offeso facilita l'applicazione della tenuità: il giudice deve valutare la richiesta nel merito e non può dichiararla inammissibile solo per essere stata proposta dopo l'apertura del dibattimento.
- Elementi amministrativi (es. decisioni del T.A.R., provvedimenti di rinnovo o annullamento di dinieghi di soggiorno) e condizioni personali del soggetto (es. gravi condizioni di salute, possibili permessi per cure mediche) possono incidere sulla valutazione complessiva e devono essere considerati dal giudice penale nella decisione su responsabilità e applicabilità di istituti deflativi o esimenti.
- Se la Corte di legittimità annulla per vizio procedurale o interpretativo un pronunciamento del Giudice di pace, il rinvio per nuovo giudizio deve avvenire ad altro giudice per garantire l'opportunità di nuova valutazione alla luce dei rilievi.
- In impugnazioni che contengono più motivi, un motivo preliminare e assorbente (qui la tenuità) può determinare l'annullamento senza che sia necessario esaminare nel merito le altre censure.
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