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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28042/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che la pena era stata concordata e che non erano state formulate deduzioni specifiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 20/06/2025, emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Dal testo emerge che l'unico motivo esaminato è stato ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato: la pena risultava quella concordata tra le parti e il ricorrente non aveva dedotto alcuna censura specifica idonea a scardinare la decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza impugnata risulta emessa ai sensi della disciplina sul concordato in appello; la Corte valorizza il fatto che la pena sia stata concordata tra le parti per escludere la fondatezza del ricorso privo di specifiche censure.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello deve contenere censure specifiche e puntuali; in difetto, è manifestamente infondato e quindi inammissibile.
  • Quando la decisione impugnata recepisce la pena concordata tra le parti e il ricorrente non indica profili concreti di illegittimità, la Corte può dichiarare l'inammissibilità senza entrare nel merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale

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