Cassazione Penale, Sentenza n. 2757/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di riesame avverso l'ordinanza del G.I.P.: contestava che il Tribunale non si fosse pronunciato sulla gravità indiziaria relativa al capo 89 della imputazione (delitto associativo) dopo il rinvio disposto dalla Corte di Cassazione. Inoltre sosteneva che, nonostante la revoca della misura cautelare intervenuta nelle more (per cessazione delle esigenze cautelari), dovesse comunque riconoscersi l'interesse a proseguire il giudizio di riesame in vista di una futura domanda di riparazione per ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p. e art. 5 C.E.D.U.), e chiedeva la rimessione alle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse correttamente dichiarato l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, essendo la misura cautelare revocata per cessazione delle esigenze cautelari. La Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui l'interesse a perseguire l'impugnazione al solo fine di utilizzare una pronuncia favorevole per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione può sussistere, ma solo se l'interessato abbia formulato "specifica e motivata deduzione" in cui manifesti personalmente e concretamente l'intenzione di chiedere la riparazione e il pregiudizio derivante dall'omessa pronuncia. Nel caso di specie tale onere non è stato assolto; inoltre è precluso portare per la prima volta in Cassazione una deduzione di interesse non prospettata in sede di merito. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
art. 314, comma 2 e comma 4
Riconosciuta la possibilità che la pronuncia cautelare serva poi per una richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, ma l'interesse a coltivare l'impugnazione per tale scopo deve essere specificamente e motivatamente dedotto dalla parte; il comma 4 richiede inoltre la verifica dell'attualità e concretezza dell'interesse.
art. 315 cod. proc. pen.
Il procedimento per la riparazione non può essere avviato prima della pronuncia conclusiva del procedimento principale, per cui l'intenzione di proporre la domanda di riparazione deve essere riconducibile alla volontà personale della parte.
art. 568 cod. proc. pen.
Applicabile anche ai provvedimenti de libertate: per ogni impugnazione è necessaria la sussistenza e la persistenza, al momento della decisione, di un interesse diretto, concreto e attuale a rimuovere un pregiudizio derivato dal provvedimento impugnato.
artt. 273 e 280 cod. proc. pen.
La possibilità di utilizzare la pronuncia per la riparazione opera limitatamente alle deduzioni dell'insussistenza delle condizioni genetiche o speciali previste da tali articoli; le esigenze cautelari vanno tenute fuori da questa specifica categoria.
art. 645 cod. proc. pen.
Richiamato per il coordinamento procedurale con l'art. 315: la domanda di riparazione è atto personale della parte e la volontà di proporla deve risultare concretamente riconducibile alla stessa.
art. 5 C.E.D.U.
Invocato dal ricorrente come presupposto per la rilevabilità d'ufficio di un interesse a pronuncia anche dopo revoca; la Corte ha ritenuto che l'allegazione personale e concreta dell'interesse sia comunque necessaria e non sostituita da un'asserita obbligatorietà ex officio.
Massime di principio
- Se la misura cautelare viene revocata nelle more, l'interesse a proseguire l'impugnazione non sussiste automaticamente: occorre dimostrare concretamente e motivatamente l'interesse a ottenere la pronuncia per futuri usi (es. domanda di riparazione).
- Per poter invocare la futura utilizzazione di una pronuncia favorevole ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, il ricorrente deve formulare personalmente in sede di merito una specifica e motivata deduzione che evidenzi il pregiudizio derivante dall'omessa pronuncia.
- Non è possibile sanare in Cassazione la mancata deduzione dell'interesse che abbia determinato la declaratoria di inammissibilità in sede di riesame: la preclusione impedisce di proporre per la prima volta tale argomento in cassazione.
- La semplice pretesa di 'correttezza teorica' del provvedimento impugnato non è sufficiente: serve un interesse pratico, concreto e attuale a rimuovere un pregiudizio effettivo.
- Le questioni attinenti alla gravità indiziaria possono essere rilevanti anche se la misura non è più in atto, ma per essere decise devono ricorrere i presupposti di interesse sopra indicati e essere state adeguatamente prospettate dal ricorrente.
- Quando la revoca della misura è motivata dalla cessazione delle esigenze cautelari, il ricorrente deve fornire argomentazioni particolarmente precise e concrete per dimostrare perché comunque convenga mantenere in vita l'impugnazione (ad esempio una certa e prossima intenzione di chiedere la riparazione e il relativo danno).
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