Sentenza del 11/12/2015 n. 25024 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che aveva ritenuto imponibile il beneficio consistente nello sconto sulla tariffa dell'energia elettrica riconosciuto ai dipendenti e pensionati dell'impresa. La questione riguardava se tale agevolazione dovesse essere considerata reddito di lavoro dipendente e, quindi, assoggettata a imposizione fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che lo sconto concesso dal datore di lavoro ai dipendenti e pensionati costituisce un valore percepito in relazione al rapporto di lavoro e concorre alla formazione del reddito imponibile. Le pensioni sono redditi di lavoro dipendente differito e l'art. 51 TUIR include nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti a qualunque titolo in relazione al rapporto di lavoro, compresi i benefici in natura come lo sconto sull'energia elettrica. La Corte non ha esaminato la tesi secondo cui si sarebbe trattato di uno sconto promozionale rivolto a una categoria ampia e indeterminata, poiché tale argomento non era stato dedotto nel giudizio. Le spese sono state compensate, ma il ricorrente deve versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
Art. 49 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), già art. 46 del precedente TUIR
Le pensioni di ogni genere "costituiscono redditi di lavoro dipendente".
Le pensioni sono considerate redditi di lavoro dipendente, sebbene si tratti di redditi differiti, e non sono semplicemente assimilate a tale categoria.
Art. 51, comma 1, del TUIR, già art. 48
Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
La nozione di reddito da lavoro dipendente è ampia e comprende anche benefici non monetari concessi dal datore di lavoro in relazione al rapporto di lavoro, come gli sconti tariffari sull'energia elettrica.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Massime di principio
- I vantaggi economici concessi dal datore di lavoro ai dipendenti o pensionati in ragione del rapporto di lavoro, anche se non corrisposti in denaro, tendono a essere qualificati come reddito imponibile.
- La disciplina fiscale considera rilevanti tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, salvo specifiche esclusioni previste dalla legge.
- Per sostenere che un'agevolazione costituisce uno sconto commerciale generale e non un beneficio legato al rapporto di lavoro, tale circostanza deve essere dedotta e provata tempestivamente nei precedenti gradi di giudizio.
- La Corte di cassazione non esamina normalmente questioni o argomentazioni nuove non formulate nei gradi di merito.
- Il rigetto del ricorso può comportare, oltre alla conferma della pretesa fiscale, l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato; tuttavia, le spese processuali possono essere compensate in presenza di obiettive incertezze interpretative.
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