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Sentenza

Sentenza n. 998/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501598

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Padova che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza di accoglimento del Tribunale ordinario di Padova, Sezione lavoro, non impugnata nel termine previsto e munita di certificazione di passaggio in giudicato. Il ricorso lamentava la mancata esecuzione della decisione, che aveva riconosciuto la pretesa relativa alla carta docente. Nel corso del giudizio, il Ministero ha provveduto a rilasciare la carta docente. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché l’adempimento era intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa del ricorrente era stata integralmente soddisfatta mediante il rilascio della carta docente. Quanto alle spese, il Collegio ha considerato sia l’adempimento spontaneo dell’Amministrazione, intervenuto nelle more del giudizio, sia il fatto che l’esecuzione della sentenza era comunque avvenuta dopo la proposizione del ricorso. Ha quindi compensato le spese per metà e posto la restante metà a carico del Ministero, liquidandola in 400 euro, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con attribuzione ai difensori antistatari.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.
  • L’adempimento dell’amministrazione intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza può giustificare, ai fini delle spese, la condanna parziale dell’amministrazione secondo una valutazione della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere.
  • La spontanea esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione non esclude necessariamente la sua condanna alle spese, quando l’adempimento sia intervenuto successivamente all’instaurazione del giudizio; il giudice può tuttavia compensare le spese in parte tenendo conto delle circostanze concrete e delle difficoltà gestionali dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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