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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21583/2025 del 27/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La società contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa al recupero di un credito d'imposta indebitamente compensato e di IVA non pagata, per complessivi euro 94.291,89, deducendo l'inesistenza o nullità della notificazione. Secondo la ricorrente, la cartella sarebbe stata notificata il 23 dicembre 2014 non direttamente dall'agente della riscossione, ma tramite un operatore di posta privata e soggetti da questo abilitati, in violazione della disciplina sulla notificazione degli atti tributari e, in particolare, degli artt. 26 d.P.R. 602/1973, 60 d.P.R. 600/1973, 149 c.p.c. e L. 890/1982. Ha inoltre contestato la regolarità della consegna al presunto delegato al ritiro, l'assenza della relata di notifica, il mancato invio della raccomandata informativa e la mancanza di un valido titolo abilitativo del soggetto postale privato. In primo e secondo grado la pretesa è stata respinta e il ricorso introduttivo è stato dichiarato tardivo per ritenuta ritualità della notifica; con il ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi di violazione di legge e nullità della sentenza, tutti incentrati sulla pretesa irritualità della notificazione e sulla conseguente mancata decorrenza del termine di impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, con trattazione congiunta, tutti i motivi, affermando che la notificazione della cartella eseguita dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento è soggetta alle norme del servizio postale ordinario e non alla disciplina della L. 890/1982; pertanto non è necessaria la relata di notifica né la raccomandata informativa quando la consegna avvenga secondo le modalità previste dall'art. 26 d.P.R. 602/1973. La Corte ha valorizzato l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, secondo cui la cartella era stata consegnata a mani di un soggetto qualificatosi come delegato al ritiro presso il servizio postale universale, e ha ritenuto coperta da fede privilegiata la certificazione delle modalità di esecuzione della notifica. Di conseguenza, ha confermato la tardività del ricorso introduttivo e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Per la notifica diretta della cartella di pagamento da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento si applicano le norme del servizio postale ordinario; il comma 3 disciplina la consegna nelle mani proprie, a persona di famiglia, addetta o portiere, e il rinvio al d.P.R. 600/1973 opera solo per quanto non regolato dalla norma stessa.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato solo per i casi non espressamente contemplati dall'art. 26 d.P.R. 602/1973; non impone, nel caso deciso, la raccomandata informativa nella notifica diretta della cartella.

  • art. 149 c.p.c.

    Non trova applicazione alla notificazione diretta della cartella esattoriale eseguita ex art. 26 d.P.R. 602/1973, che segue il regime del servizio postale ordinario.

  • L. 20 novembre 1982, n. 890

    La disciplina della notifica degli atti giudiziari non si applica alla notifica diretta della cartella da parte del concessionario ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973.

  • d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4

    La censura relativa alla necessaria esclusività di Poste Italiane per la notificazione degli atti giudiziari è stata ritenuta non निर्णisiva nel caso, poiché la notifica è stata ricondotta alla notificazione diretta ex art. 26 d.P.R. 602/1973.

  • L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 57, lett. b

    Richiamata dalla ricorrente per l'abrogazione della previsione di esclusiva di Poste Italiane; la Corte non ne fa applicazione retroattiva perché la questione è stata decisa sulla base del regime della notificazione diretta della cartella.

  • art. 1335 c.c.

    Richiamato nel ragionamento del giudice di merito come presunzione di conoscenza della comunicazione giunta all'indirizzo del destinatario.

  • art. 2700 c.c.

    L'avviso di ricevimento, quale atto pubblico, è assistito da fede privilegiata quanto alle attestazioni dell'ufficiale postale sulla consegna del plico e sull'identità del consegnatario, salvo querela di falso.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente nel primo motivo come norma asseritamente violata nella valutazione delle risultanze documentali.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'applicabilità del regime dell'irreperibilità relativa; la Corte non lo ritiene decisivo nel caso concreto.

  • art. 156 c.p.c.

    Invocato in relazione alla dedotta nullità della notifica e ai suoi effetti; la Corte esclude che vi fosse una nullità idonea a impedire la decorrenza del termine di impugnazione.

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la nullità insanabile della notifica impedisse la decorrenza del termine per ricorrere; la Corte nega il presupposto.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nella notificazione diretta della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, la consegna a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento segue il regime del servizio postale ordinario e non quello della L. 890/1982; di conseguenza non è richiesta la relata di notifica né la raccomandata informativa, salvo diverse specifiche previsioni di legge.
  • L'avviso di ricevimento della raccomandata costituisce prova della consegna del plico e dell'identità del consegnatario, con efficacia di atto pubblico assistito da fede privilegiata; la contestazione del suo contenuto richiede gli strumenti processuali propri della querela di falso, ove si voglia negare la veridicità delle attestazioni dell'ufficiale postale.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto che la cartella è stata notificata direttamente dal concessionario mediante il servizio postale universale e consegnata a soggetto che si è qualificato come delegato al ritiro, tale accertamento non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione coerente e conforme ai principi di diritto applicabili.
  • La mancata applicazione della disciplina della notifica ex L. 890/1982 esclude che la dedotta assenza di raccomandata informativa o di altri adempimenti propri della notifica degli atti giudiziari possa determinare la nullità della notificazione della cartella esattoriale.
  • La tardività dell'impugnazione resta ferma quando la notificazione della cartella sia ritenuta rituale; la deduzione di nullità o inesistenza della notifica è idonea a impedire la decorrenza del termine solo se la censura supera il vaglio di legittimità e dimostra un effettivo vizio notificatorio rilevante.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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