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Sentenza

Sentenza n. 1883/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 5356/2024 depositata in data 28/11/2024

Giustizia amministrativa202503159

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 5356/2024, che aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente o un equipollente per sei anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale il Tribunale di Milano aveva riconosciuto il diritto alla carta docente o a un beneficio equipollente di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia del Ministero, che non aveva effettuato neppure pagamenti parziali. L'ottemperanza non comprendeva le spese di lite della sentenza civile, distratte in favore dei difensori, poiché tale profilo non era stato azionato nel presente giudizio. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato l'esistenza o l'ammontare del credito e non ha fornito indicazioni sull'esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza civile, in quanto il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l'amministrazione non aveva eseguito alcun pagamento. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, stabilendo un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il giudice ha escluso gli interessi sulle somme dovute, ritenendo che l'importo della carta docente sia stabilito al valore nominale, senza maggiorazioni, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 28 novembre 2016. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione dei pagamenti da parte dell'amministrazione deve essere decorso prima di poter accertare l'inottemperanza al titolo esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell’anno successivo a quello di erogazione

    L'importo della carta docente è dovuto al valore nominale e non può essere maggiorato di interessi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, l'inottemperanza può essere accertata quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge e l'amministrazione non abbia eseguito il pagamento.
  • La mancata contestazione, da parte dell'amministrazione costituita, dell'esistenza e dell'ammontare del credito, unitamente all'assenza di pagamenti anche parziali, consente di accertare l'inadempimento dell'obbligo risultante dal titolo giudiziale.
  • In caso di accertata inottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia, anche con facoltà di delega nell'ambito dell'ufficio individuato.
  • L'importo della carta docente deve essere corrisposto al valore nominale previsto dalla disciplina istitutiva, senza maggiorazione per interessi, anche qualora il beneficio venga utilizzato nell'anno successivo a quello di erogazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può limitare l'oggetto della decisione ai capi del titolo giudiziale la cui esecuzione sia stata effettivamente richiesta; le spese di lite distratte in favore dei difensori non rientrano nell'oggetto dell'ottemperanza se tale obbligo non è stato azionato nel giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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