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Sentenza

Sentenza n. 10257/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento Annullamento provvedimento GSE del 31.10.2025 prot. GSEWEB/P20250852811, e della nota GSE del 6.12.2022 prot. GSEWEB/P20220669191 - Accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della tariffa omnicomprensiva nella misura piena già concesso con provvedimento del 3.1.2013 prot. 702101

Giustizia amministrativa202600611

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del GSE di decurtazione del 20% della tariffa omnicomprensiva, rideterminazione dell’incentivo e compensazione delle somme percepite

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società impugnava il provvedimento con cui il GSE, all’esito di un procedimento di verifica avviato nel 2019, aveva rideterminato in diminuzione la tariffa incentivante riconosciuta per un impianto fotovoltaico, ritenendo non veritiera la dichiarazione relativa alla data di entrata in esercizio. Erano dedotti: violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, del d.m. 5 luglio 2012, dell’art. 65 d.l. n. 1/2012 e del d.m. 5 maggio 2011; travisamento dei presupposti, sviamento, manifesta irragionevolezza, carenza istruttoria e difetto di motivazione; violazione dei principi di buon andamento, economicità, trasparenza e uguaglianza, nonché dell’affidamento incolpevole; infine, prescrizione decennale dell’azione di ripetizione dell’indebito e abuso del diritto. Il GSE sosteneva che l’impianto fosse entrato in esercizio il 10 ottobre 2012, anziché il 21 settembre 2012, termine rilevante per il regime incentivante applicabile agli impianti fotovoltaici su area agricola. La ricorrente contestava sia tale ricostruzione sia la legittimità temporale dell’intervento del Gestore.

La decisione

Il TAR ha ritenuto infondato il secondo motivo, relativo all’erronea individuazione della data di entrata in esercizio, affermando che il GSE aveva correttamente utilizzato le risultanze del sistema GAUDÌ. Il sistema impone al produttore di inserire e aggiornare le informazioni relative all’impianto e lo rende responsabile della loro accuratezza; in assenza di aggiornamento, il Gestore poteva fare riferimento ai dati presenti nel sistema, individuando la data di entrata in esercizio nel 10 ottobre 2012. È stato invece accolto il primo motivo, concernente il superamento dei limiti temporali dell’intervento. Il potere esercitato ai sensi dell’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011 è qualificato come potere di verifica, accertamento e controllo, distinto dall’autotutela e di natura doverosa e vincolata quanto all’esito, ma il legislatore del 2020 lo ha subordinato alla presenza dei presupposti dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990. Tra tali presupposti rientra il rispetto di un termine ragionevole, individuato nella fattispecie in sei mesi, quando l’amministrazione disponga di tutte le informazioni necessarie. Il GSE aveva ricevuto i chiarimenti richiesti il 22 dicembre 2022 e, da quel momento, disponeva degli elementi poi posti a fondamento del provvedimento del 31 ottobre 2025. L’intervento, adottato circa tre anni dopo la piena conoscenza dei fatti, è stato quindi ritenuto tardivo e illegittimo. Il TAR ha precisato che la possibilità di intervenire oltre il termine ragionevole in presenza di false rappresentazioni opera solo finché l’amministrazione non abbia acquisito piena conoscenza dei fatti; una volta superata l’asimmetria informativa, anche il potere di decadenza deve essere esercitato tempestivamente. Il terzo motivo è stato assorbito. Il provvedimento impugnato è stato annullato e le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 42, commi 1 e 3, d.lgs. n. 28/2011

    Il potere di decadenza è subordinato alla “presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

    Il GSE dispone di un potere doveroso e vincolato di verifica, accertamento e controllo della spettanza e permanenza degli incentivi; tuttavia, per effetto della modifica normativa del 2020, l’esercizio del potere di decadenza è subordinato ai presupposti dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, incluso il rispetto del termine ragionevole.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    Il richiamo operato dall’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011 comporta l’applicazione dei limiti temporali dell’autotutela anche al potere di decadenza dagli incentivi, quando l’amministrazione abbia piena conoscenza dei fatti rilevanti.

  • art. 21-nonies, comma 2-bis, l. n. 241/1990

    L’intervento oltre il termine ragionevole in presenza di false rappresentazioni è possibile finché l’amministrazione non abbia acquisito piena e completa conoscenza dei fatti; dopo tale momento, la deroga non consente un esercizio sine die del potere.

  • art. 65 d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012

    L’impianto doveva entrare in esercizio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

    La disposizione individuava il termine rilevante per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra installati in aree agricole, rendendo significativa la corretta determinazione della data di entrata in esercizio.

  • art. 5, paragrafi 5.1 e 5.2, deliberazione ARG/elt 124/10

    Il produttore è responsabile dell’accuratezza dei dati dichiarati in GAUDÌ, della loro correttezza e veridicità.

    Il produttore è tenuto a popolare e aggiornare il sistema GAUDÌ; in mancanza, il GSE può utilizzare le risultanze del sistema per individuare la data di entrata in esercizio dell’impianto.

  • art. 73 c.p.a.

    La sentenza dà atto del deposito delle memorie finali ai sensi della disposizione.

Massime di principio

  • Il potere del GSE di verificare, accertare e controllare la spettanza degli incentivi e di disporre la decadenza ai sensi dell’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011 ha natura doverosa e, una volta accertata la mancanza dei requisiti o la non veridicità delle dichiarazioni, esito vincolato; esso non coincide strutturalmente con l’autotutela amministrativa né con il potere sanzionatorio.
  • Dopo la modifica normativa che ha richiamato i presupposti dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, il potere di decadenza dagli incentivi deve essere esercitato entro un termine ragionevole, quantificato in sei mesi quando l’amministrazione disponga di tutte le informazioni necessarie per concludere la verifica.
  • La deroga al termine ragionevole prevista per i provvedimenti fondati su false rappresentazioni opera soltanto finché sussiste un’asimmetria informativa e l’amministrazione non conosce pienamente i fatti rilevanti; acquisita la completa conoscenza della vicenda, l’amministrazione non può esercitare il potere di decadenza senza limiti temporali.
  • Il produttore di un impianto soggetto agli obblighi di registrazione nel sistema GAUDÌ è responsabile dell’accuratezza e dell’aggiornamento dei dati dichiarati; ove tali dati non siano aggiornati, il GSE può legittimamente utilizzare le risultanze del sistema per determinare la data di entrata in esercizio dell’impianto.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiAutotutela
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaTermini del procedimentoLegittimo affidamentoDifetto di istruttoria

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