Sentenza n. 185/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 394/2024 DEL TRIBUNALE DI RIMINI - SEZIONE LAVORO, NOTIFICATO IN DATA 20/02/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 394/2024 del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, notificato al Ministero il 20 febbraio 2025 e dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., divenendo inoppugnabile. Il decreto è stato notificato anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione. Decorso tale termine, il Ministero è rimasto inadempiente. L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni contenute nel decreto ingiuntivo. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al decreto entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo gli interessi e le spese legali liquidati dal giudice ordinario. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Collegio ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega, da attivarsi su istanza della parte ricorrente entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo e di predisporre misure sostitutive in caso di persistente inadempimento.
art. 647 c.p.c.
La dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo ha comportato la sua stabilizzazione e inoppugnabilità, rendendolo titolo esecutivo suscettibile di ottemperanza.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e divenuto inoppugnabile costituisce titolo suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione debitrice.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione, la perdurante mancata esecuzione legittima il creditore a chiedere l'ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato, includendo nel comando esecutivo le somme dovute a titolo di interessi e spese legali risultanti dal titolo giudiziale, con detrazione degli importi eventualmente già corrisposti.
- In caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, attivabile su istanza del creditore, per l'esecuzione sostitutiva degli adempimenti dovuti.
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