Cassazione Penale, Sentenza n. 19660/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di Bologna che, in sede di appello avverso il rigetto del GIP, aveva respinto la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari ovvero la sua sostituzione con misura non detentiva. L'imputato era stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di varia natura e, con procedimento abbreviato (art.444 ss. c.p.p.), era stato condannato il 22/11/2022 a 3 anni e 4 mesi di reclusione. Il Tribunale ha ritenuto sussistente un pericolo particolarmente significativo di recidiva specifica, richiamando la gravità del fatto, il rilevante quantitativo e la varietà delle sostanze, l'assenza di altri mezzi di sostentamento e l'apparente collegamento con ambienti dediti al narcotraffico. Con un unico motivo in Cassazione la difesa ha dedotto nullità/insufficiente e illogica motivazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), c.p.p., evidenziando il tempo trascorso, il comportamento conforme dell'imputato, la sua incensuratezza e la presunta interruzione dei contatti con gli ambienti criminali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo inammissibile/infondato il motivo. Ha confermato che la valutazione della pericolosità dell'indagato è un giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato. Ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale, fondata su: la gravità del reato (quantità e tipologia delle sostanze), la pena inflitta con il rito abbreviato, la mancanza di altri mezzi di sostentamento che facevano ritenere il traffico di stupefacenti come principale fonte di reddito, e la mancata collaborazione dell'imputato nell'indicare fornitori/rete. Ha inoltre affermato che il tempo trascorso e la corretta osservanza delle prescrizioni non hanno di per sé valore decisivo per escludere il pericolo di reiterazione, salvo che non siano accompagnati da elementi concreti di mutamento. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art.310 cod.proc.pen.
richiamo nell'atto di adire il Tribunale
Base procedurale per il riesame in sede di merito della misura cautelare; disciplina la competenza/istruttoria nelle misure cautelari
art.444 ss. cod.proc.pen.
procedimento abbreviato che ha portato alla condanna del 22/11/2022
Indica che l'imputato è stato condannato con rito speciale (abbreviato) ed è stato applicato un preciso trattamento sanzionatorio che il giudice può considerare nel valutare esigenze cautelari
art.606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen.
motivo di ricorso invocato dalla difesa
Ground di cassazione per motivazione insufficiente o illogica; disciplina il sindacato di legittimità sulla motivazione degli atti del giudice di merito
Sez.6, n. 53026 del 21/11/2017 (Crupi)
Sez.6, n.53026/21/11/2017, Crupi
Conferma che la valutazione della pericolosità è giudizio di merito e non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato
Sez.3, n. 7268 del 24/01/2019 (Spinelli)
Sez.3, n.7268/24/01/2019, Spinelli
Ribadisce il principio che la prognosi di pericolosità è appannaggio del giudice di merito quando supportata da motivazione congrua
Sez.2, n.10808 del 16/12/2015 (Mangiaracina)
Sez.2, n.10808/16/12/2015, Mangiaracina
Il tempo trascorso dall'applicazione della misura può essere rilevante per escludere il rischio di reiterazione solo se accompagnato da altri elementi che dimostrino un mutamento concreto della situazione
Sez.5, Sent. n.39792 del 29/05/2017 (Saracino)
Sez.5, n.39792/29/05/2017, Saracino
La corretta osservanza degli obblighi connessi alla misura cautelare non è di per sé sufficiente a dimostrare l'assenza di pericolo di reiterazione, essendo parte del nucleo della stessa misura richiesta
Massime di principio
- La valutazione della pericolosità e della prognosi di recidiva è essenzialmente un giudizio di merito: la Cassazione non lo rivede se il giudice di merito fornisce una motivazione congrua e logica.
- La gravità del fatto (quantitativo e varietà delle sostanze) e la misura della pena inflitta sono elementi rilevanti e possono giustificare il mantenimento di misure detentive anche se il condannato invoca la sostituzione.
- L'assenza di altri mezzi di sussistenza può essere considerata segno che l'attività illecita costituisce fonte primaria di reddito, aumentando il rischio di reiterazione.
- Il mero decorso del tempo e il rispetto formale delle prescrizioni non sono sufficienti da soli a escludere il pericolo di reiterazione; occorrono elementi concreti che attestino un mutamento dello status e della condotta.
- La mancata collaborazione dell'imputato (es. rifiuto o omissione di indicare fornitori o compagni di rete) può essere interpretata come indice della persistenza di vincoli con ambienti criminali.
- Per ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare è utile produrre elementi concreti e nuovi (es. prova di attività lecite stabili, dichiarazioni credibili che documentino l'interruzione di rapporti criminali, cambiamenti obiettivi nelle condizioni personali) che modifichino la prognosi negativa formulata dal giudice di merito.
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