Cassazione Penale, Sentenza n. 18011/2023 del 02/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame del 28/11/2022 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP il 17/11/2022. L'indagato era accusato di concorso in detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti (DPR 309/90) e resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). Il ricorso deduceva: insufficienza dei gravi indizi (contestando l'identificazione visiva per la presenza di un muro, l'uso acritico dei verbali di PG e la mancanza delle sommarie informazioni), la sussistenza dell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5 DPR 309/90 (poiché rinvenuto solo 0,95 g di eroina e mancanza di riscontri di spaccio su acquirenti), vizio di motivazione circa le esigenze cautelari (affermando che la resistenza sarebbe stata motivata dalla volontà di impedire il sequestro di denaro di legittima provenienza e sottolineando l'assenza di carichi pendenti e di elementi attuali di pericolosità). Inoltre si contestava la mancata specificazione del taglio e dei numeri di serie delle banconote nel verbale di sequestro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto che il tribunale del riesame avesse fornito una motivazione concreta, logica e adeguata circa la sussistenza dei gravi indizi a carico dello Zambella, richiamando osservazioni dirette degli operanti sul modus operandi della piazza di spaccio (ripartizione di ruoli fra vedette e pusher, numero di acquirenti in fila, modalità della cessione attraverso la feritoia del cancello) e gli eventi successivi (fuga di complici, rinvenimento di sostanza e denaro, condotta di resistenza). La Corte ha confermato l'esclusione dell'ipotesi di lieve entità ex art. 73 co. 5 DPR 309/90 sulla base della non occasionalità e dell'organizzazione dell'attività di spaccio. Ha altresì ritenuto motivate e congrue le esigenze cautelari: la personalità dell'indagato (precedenti per estorsione, ricettazione, evasione) e le modalità del fatto giustificano la sussistenza del pericolo di reiterazione e l'adozione della custodia in carcere quale misura necessaria e proporzionata. Il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria prevista per le impugnazioni inammissibili; sono stati dati gli avvisi di legge.
Norme richiamate
DPR 309/1990, art. 73, co. 1
Norma di riferimento per la contestazione dell'attività di detenzione e cessione di stupefacenti; la Corte conferma che gli indizi raccolti (osservazioni, modalità di spaccio, ruolo dell'indagato) sono idonei a fondare la gravità indiziaria ai fini cautelari
DPR 309/1990, art. 73, co. 5
Previsione della fattispecie di "lieve entità". La Corte ha ritenuto correttamente esclusa tale attenuante in presenza di elementi indicativi di attività organizzata e continuativa, plurime cessioni e consistente afflusso di clienti, rendendo irrilevante il singolo quantitativo minimo rinvenuto
Codice di procedura penale, art. 274, co. 1, lett. c)
Regola sulle esigenze cautelari relative al pericolo di reiterazione. La Corte ha condiviso la valutazione del tribunale che desumeva il pericolo dalla personalità dell'indagato, dai precedenti e dalle condizioni di contesto che favoriscono la recidiva
Codice di procedura penale, art. 275
Riferimento alla motivazione richiesta per la misura cautelare; la Cassazione ha valutato la motivazione del tribunale del riesame come congrua e priva di illogicità evidenti
Codice di procedura penale, art. 273 e art. 192
Richiamo ai criteri di valutazione degli indizi in sede cautelare: la Corte ribadisce che per la misura cautelare è sufficiente un quadro di "qualificata probabilità" e non si richiede la precisione e concordanza degli indizi necessaria per la decisione di merito
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria se prevista
Disposizioni attuative cod. proc. pen., art. 94, c. 1-ter
Richiamata la formalità degli avvisi da dare alle parti; la Corte ha disposto la notifica degli avvisi di legge
Massime di principio
- In sede di Cassazione contro provvedimenti cautelari la sindacabilità è limitata: il ricorso è ammissibile se denuncia violazioni di norme o la manifesta illogicità della motivazione; non è consentita la rinnovata valutazione dei fatti e degli elementi probatori.
- Per escludere l'applicabilità della causa di minorità ex art. 73 co. 5 DPR 309/90 non è sufficiente il rinvenimento di una modesta quantità: occorre valutare complessivamente qualità, quantità, modalità, mezzi e la continuità/organizzazione dell'attività di spaccio.
- La gravità indiziaria in sede cautelare richiede un grado di probabilità qualificata e può fondarsi su osservazioni degli operanti, modalità organizzative dello spaccio, ruoli distinti (vedette/pusher), flussi di acquirenti e rinvenimento di denaro anche se alcuni riscontri materiali sono parziali.
- La valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p.) ha natura prognostica; può desumersi dalla personalità dell'indagato (precedenti e comportamento) e dalle condizioni oggettive di contesto che favoriscono la recidiva, senza richiedere la prova di una specifica occasione prossima di reato.
- Difetti formali nei verbali o incompletezze (es. mancata indicazione del taglio o dei numeri di serie delle banconote) possono rilevare sulla pertinenza del sequestro ma non automaticamente invalidano la valutazione cautelare se la motivazione del giudice di merito risulta logica e congrua.
- Per la difesa, quando si contesta la gravità indiziaria o la mancanza di esigenze cautelari, è strategico proporre censure che evidenzino violazioni di legge o illogicità manifeste nella motivazione, non semplici richieste di riconsiderazione fattuale.
- Se si contesta la liceità della provenienza del denaro sequestrato, è utile richiedere la puntuale verbalizzazione (taglio banconote, numeri di serie, documentazione probatoria del lavoro) per poter dimostrare la provenienza lecita.
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