Cassazione Penale, Sentenza n. 14773/2022 del 15/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la sanzione disciplinare per avere consegnato pacchetti di tabacco ad un altro detenuto. La difesa sosteneva che si trattava di cessione di oggetti di modico valore rientrante nella prassi solidaristica ammessa dall'art. 15, comma 2, del Regolamento di esecuzione (DPR 230/2000) e che, in mancanza di offensività, non poteva sussistere illecito disciplinare. Si contestava inoltre carenza di motivazione circa la qualificazione del tabacco come "modico valore".
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la condotta fosse offensiva e rilevante disciplinarmente perché la consegna è avvenuta in modo occulto e fraudolento e perché il beneficiario era sottoposto a sospensione dalle attività comuni (esclusione per 15 giorni) e quindi non avrebbe dovuto intrattenere rapporti con gli altri detenuti. I giudici hanno osservato che lo stesso fine solidaristico poteva essere perseguito tramite il servizio di spesa senza sotterfugi. Per tale motivo la condotta è stata ricondotta alla fattispecie disciplinare dell'art. 77, n. 7, del Regolamento ("traffico di beni di cui è consentito il possesso"). Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
DPR 30/6/2000 n. 230, art. 15, comma 2
Consente lo scambio tra detenuti di beni di modico valore per prassi solidaristica; tuttavia l'applicabilità è valutata concretamente e non giustifica condotte occulte o fraudolente né rapporti con detenuti temporaneamente esclusi dalle attività comuni.
DPR 30/6/2000 n. 230, art. 77, n. 7
Prevede la sanzione disciplinare per il "traffico di beni di cui è consentito il possesso"; la Corte ha ritenuto che lo scambio clandestino e fraudolento rientri in questa fattispecie quando ricorra offensività e violazione delle restrizioni interne.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma processuale richiamata per le conseguenze di legge in ordine alle spese processuali, applicata al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La semplice natura "di modico valore" di un bene non esclude automaticamente rilevanza disciplinare: occorre valutare le modalità dello scambio (se è stato occulto o fraudolento) e il contesto (es. eventuali restrizioni del beneficiario).
- Lo scambio legittimo per prassi solidaristica è ammesso solo se effettuato nel rispetto delle regole interne e senza eludere misure restrittive; l'esistenza di canali ufficiali (servizio di spesa) riduce la giustificazione per scambi clandestini.
- La valutazione d'offensività è cruciale: se la condotta integra elusione di sanzioni o contatti vietati con detenuti esclusi, è probabile l'inquadramento nella fattispecie di "traffico" prevista dall'art. 77, n. 7 del Regolamento.
- In caso di contestazione, la difesa deve documentare la natura solidaristica e la non offensività dello scambio (quantità, valore, finalità assistenziale) e dimostrare l'assenza di modalità fraudolente; la mancanza di motivazione del giudice su questi punti può costituire argomento di impugnazione.
- Le corti richiederanno una motivazione concreta: non basta l'enunciazione dell'art. 15, comma 2; il giudice deve confrontare la condotta con le restrizioni interne e le modalità dell'azione per decidere se sussista illecito disciplinare.
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