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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31352/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione a due cartelle di pagamento notificate nel 2016, fondate su ordinanze-ingiunzioni della Prefettura di Nuoro. La destinataria delle cartelle deduceva, nei gradi di merito, l’omessa o irregolare notifica degli atti presupposti e la prescrizione della pretesa. Il Giudice di pace respingeva l’opposizione; il Tribunale confermava il rigetto e liquidava le spese. In cassazione venivano proposti tre motivi: (1) violazione dell’art. 7 l. n. 890/1982 e dell’art. 2697 c.c., per avere il giudice d’appello ritenuto provata la rituale notifica delle ordinanze presupposte; (2) violazione dell’art. 28 l. n. 689/1981 e dell’art. 2697 c.c., per avere escluso la prescrizione delle cartelle; (3) violazione delle norme sulle spese e vizio motivazionale, per la liquidazione delle spese di lite in misura non conforme e per la mancata compensazione. La Suprema Corte ha rilevato che il ricorso era gravemente carente quanto all’esposizione dei fatti, alla specificità dei motivi e all’indicazione degli atti e documenti rilevanti, con rinvii generici agli atti di merito e senza un confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c., ritenendo che le lacune dell’atto impedissero il controllo di legittimità sulle censure. Ha inoltre considerato inammissibile il motivo relativo alle spese, perché diretto a contestare una valutazione discrezionale del giudice di merito e comunque non adeguatamente articolato. Non ha provveduto sulle spese del giudizio di cassazione per mancata difesa delle intimate, ma ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere un’esposizione sommaria ma completa dei fatti di causa, motivi specifici e puntuale indicazione degli atti e documenti su cui si fonda; la mancanza di tali requisiti comporta inammissibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge richiede l’indicazione della norma asseritamente violata, la sua portata precettiva e il confronto con la decisione impugnata.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Non basta il rinvio generico agli atti di merito; occorre indicare specificamente il contenuto degli atti e la loro collocazione processuale.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    Consente la decisione in camera di consiglio con riserva di deposito dell’ordinanza nei termini previsti.

  • art. 7 l. n. 890/1982

    Richiamato come parametro della censura sulla ritualità della notifica delle ordinanze presupposte, ma la Corte non esamina nel merito la doglianza per inammissibilità del ricorso.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per contestare l’assolvimento dell’onere probatorio sulla notifica e sulla prescrizione; la Corte non entra nel merito delle censure per difetto di specificità.

  • art. 28 l. n. 689/1981

    Richiamato in relazione alla dedotta prescrizione delle sanzioni amministrative; la relativa censura non viene esaminata nel merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per denunciare omessa o apparente motivazione sulla liquidazione delle spese; la doglianza è ritenuta inammissibile.

  • D.M. 147/2022

    Usato dal Tribunale per la liquidazione delle spese entro i parametri tariffari; la Corte osserva che la determinazione è avvenuta con motivazione adeguata.

  • art. 92 c.p.c.

    La richiesta di compensazione delle spese implica una valutazione discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale base per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    È menzionato con riferimento alla necessità di chiarire come la ricorrente abbia avuto notizia delle cartelle ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione.

  • art. 7 l. n. 890/1982

    È richiamato anche come possibile profilo di violazione non dedotto in modo specifico nei gradi di merito.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l’esposizione dei fatti e dello svolgimento processuale deve essere sufficientemente completa e autonoma: la Corte non può ricostruire la controversia attingendo aliunde dagli atti di merito.
  • La deduzione di violazione di legge richiede una critica puntuale alla sentenza impugnata, con indicazione della norma, del suo contenuto precettivo e del punto preciso della decisione che vi si porrebbe in contrasto.
  • Il requisito di specificità ex art. 366 c.p.c. impone che gli atti e documenti posti a fondamento del ricorso siano indicati nel loro contenuto rilevante e nella loro collocazione processuale; i rinvii generici agli atti dei gradi precedenti non bastano.
  • In sede di legittimità non è consentito introdurre questioni nuove non trattate nei gradi di merito, né trasformare il giudizio di cassazione in una revisione devolutiva completa del merito.
  • La censura sulla liquidazione delle spese è inammissibile se mira solo a sostituire la valutazione discrezionale del giudice di merito circa la compensazione o la misura dei compensi, in assenza di un vizio specifico rilevante in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiscossioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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