Sentenza n. 6089/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento – previa tutela cautelare - del provvedimento del 7/7/2025 di diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato emesso dall’Ambasciata d’Italia in Egitto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di una tempestiva procura speciale alle liti legalizzata nelle forme prescritte. La decisione è stata assunta dopo la sottoposizione della questione alle parti e senza che il ricorrente offrisse argomentazioni plausibili per superare il rilievo processuale. Le spese di lite sono state compensate.
Atto impugnato: diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato emesso dall’Ambasciata d’Italia in Egitto il 7 luglio 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare, il provvedimento di diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi sull’ammissibilità del ricorso, notificato il 3 ottobre 2025, per la mancanza di una tempestiva procura speciale alle liti legalizzata nelle forme prescritte, secondo i criteri enunciati dalla sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025. Ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., le parti sono state ammesse a depositare memorie sulla questione entro trenta giorni. La parte ricorrente non ha formulato plausibili argomentazioni idonee a superare il rilievo di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice, quando intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, di assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie sulla questione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
sentenza Consiglio di Stato, Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025
Richiamata per i criteri relativi alla tempestività e alla legalizzazione della procura speciale alle liti necessaria ai fini dell’ammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La mancanza di una tempestiva procura speciale alle liti legalizzata nelle forme prescritte determina l’inammissibilità del ricorso quando il ricorrente non dimostri l’esistenza di una procura conforme ai requisiti applicabili.
- Quando il giudice rileva d’ufficio una questione potenzialmente decisiva ai fini dell’ammissibilità o della procedibilità del ricorso, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.; l’assenza di plausibili argomentazioni difensive consente di decidere sulla questione.
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