Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6089/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'annullamento – previa tutela cautelare - del provvedimento del 7/7/2025 di diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato emesso dall’Ambasciata d’Italia in Egitto.

Giustizia amministrativa202511431

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di una tempestiva procura speciale alle liti legalizzata nelle forme prescritte. La decisione è stata assunta dopo la sottoposizione della questione alle parti e senza che il ricorrente offrisse argomentazioni plausibili per superare il rilievo processuale. Le spese di lite sono state compensate.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato emesso dall’Ambasciata d’Italia in Egitto il 7 luglio 2025

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare, il provvedimento di diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi sull’ammissibilità del ricorso, notificato il 3 ottobre 2025, per la mancanza di una tempestiva procura speciale alle liti legalizzata nelle forme prescritte, secondo i criteri enunciati dalla sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025. Ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., le parti sono state ammesse a depositare memorie sulla questione entro trenta giorni. La parte ricorrente non ha formulato plausibili argomentazioni idonee a superare il rilievo di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice, quando intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, di assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie sulla questione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

  • sentenza Consiglio di Stato, Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025

    Richiamata per i criteri relativi alla tempestività e alla legalizzazione della procura speciale alle liti necessaria ai fini dell’ammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La mancanza di una tempestiva procura speciale alle liti legalizzata nelle forme prescritte determina l’inammissibilità del ricorso quando il ricorrente non dimostri l’esistenza di una procura conforme ai requisiti applicabili.
  • Quando il giudice rileva d’ufficio una questione potenzialmente decisiva ai fini dell’ammissibilità o della procedibilità del ricorso, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.; l’assenza di plausibili argomentazioni difensive consente di decidere sulla questione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.