Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18735/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva respinto l'appello proposto da Gentile avverso il rigetto da parte del GIP della richiesta di revoca delle misure cautelari (obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria). Il ricorso per cassazione deduceva omissione e manifesta illogicita della motivazione circa la sussistenza del requisito del pericolo di reiterazione del reato (periculum), criticando l'uso di argomentazioni congetturali, il richiamo a circostanze più volte valutate negativamente in precedenti provvedimenti e la mancata considerazione della morte del padre e del tempo trascorso rispetto ai fatti contestati. La Corte ha esaminato la normativa e la giurisprudenza sull'attualita del periculum e sui limiti della valutazione prognostica, rilevando che il Tribunale aveva fondato la sua decisione su mere ipotesi circa un possibile timore dell'imputato di essere imputato per associazione mafiosa e sulla possibilità che costituisse nuove societa per eludere misure, non avendo fornito elementi concreti, non ipotetici, a sostegno dell'attualita del pericolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, rilevando la carenza logica e giuridica della motivazione del Tribunale in ordine all'attualita del periculum. Ha disposto il rinvio al medesimo Tribunale di Catania per un nuovo esame della domanda di revoca delle misure cautelari, con richiesta di motivazione adeguata e conforme ai principi indicati dalla giurisprudenza in tema di pericolo concreto e attuale di reiterazione.

Norme richiamate

  • art. 512-bis cod. pen.

    Norma delittuosa richiamata per il reato di trasferimento fraudolento di valori. Il giudice ha richiamato la natura istantanea del reato e la necessita che la fittizia intestazione riguardi la titolarita o disponibilita di beni o utilita rilevanti per la consumazione del reato.

  • art. 416-bis cod. pen. (aggravante)

    Richiamata in relazione all'aggravamento dell'ipotesi di reato per i legami con la criminalita organizzata; la Corte ha pero' osservato che l'esistenza o meno di tali legami deve emergere da elementi concreti e non da semplici congetture.

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiede che il pericolo di reiterazione sia non solo concreto ma anche attuale. L'attualita si valuta in termini prognostici su elementi concreti relativi alla personalita e alle condizioni di vita dell'indagato; non e' richiesta la previsione di una specifica occasione di delinquere ma deve risultare probabile una ricaduta prossima nei reati.

  • artt. 309 comma 1 e 311 comma 2 cod. proc. pen.

    Norme sui termini e modalita di impugnazione delle ordinanze cautelari. La Corte ha ricordato che la mancata impugnazione di un'ordinanza non determina una preclusione assoluta alla verifica sulla revoca, salvo che pronunciamenti precedenti abbiano effettivamente formato un effetto preclusivo limitato agli aspetti e alle questioni dedotte nei relativi procedimenti di gravame.

  • art. 23 comma 8, DL 137/2020

    Richiamato a motivo della trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale; rileva una procedura di trasmissione/formalita' relativa alla posizione del Pubblico Ministero in Cassazione.

Massime di principio

  • Il requisito del pericolo di reiterazione deve essere valutato con una prognosi fondata su elementi concreti e attuali della personalita e delle condizioni di vita dell'indagato; non sono sufficienti mere ipotesi o timori astratti.
  • Il tempo trascorso dai fatti e la morte di terzi rilevanti possono incidere sull'attualita del periculum e devono essere considerati nel giudizio di revoca delle misure; la semplice esistenza di fatti passati non giustifica automaticamente la permanenza della misura.
  • Per il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) rileva il trasferimento fittizio della titolarita o della disponibilita di beni o quote societarie; la mera variazione degli organi di amministrazione, senza trasferimento di titolarita economica, ha valore probatorio limitato.
  • Pronunce precedenti che abbiano escluso collegamenti mafiosi o l'esistenza di determinate esigenze cautelari possono avere effetto preclusivo limitato: il giudice della revoca puo' riesaminare la situazione, ma non puo' fondare una nuova ordinanza su elementi gia' ritenuti irrilevanti senza nuovi elementi concreti.
  • Il sequestro o il sequestro delle societa' puo' attenuare la necessita della misura personale ma non basta da solo a escludere il periculum se sussistono elementi concreti di persistente condotta elusiva.
  • La motivazione del giudice deve sempre rendere esplicito il nesso probatorio tra fatti ed esigenze cautelari, evitando ragionamenti deduttivi apodittici e valutazioni meramente ipotetiche.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.