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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46363/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione dell'art. 178 c.p.p. in relazione alle disposizioni emergenziali (d.l. n. 137/2020, art. 23 e art. 23-bis): il difensore aveva depositato tramite PEC, il 11 aprile 2022 e nei termini, istanza di trattazione orale dell'appello fissato per il 3 maggio 2022, ma la Corte d'appello di Catania ha deciso la causa con rito cartolare non partecipato ex art. 23-bis d.l. n. 137/2020, configurando una violazione del contraddittorio

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha accertato, sulla base della documentazione allegata, che la richiesta di trattazione orale era stata tempestivamente inviata via PEC e che nondimeno la Corte d'appello aveva pronunciato la sentenza nella forma della trattazione cartolare, determinando una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e disposto la trasmissione degli atti per il giudizio a un'altra sezione della Corte d'appello di Catania

Norme richiamate

  • art. 368 cod. pen.

    Norma che individua il reato per cui Caci era stato condannato; richiamata nella descrizione dell'imputazione

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Tutela del diritto all'udienza e al contraddittorio: se il difensore chiede tempestivamente la trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina nullità per violazione del contraddittorio

  • decreto-legge n. 137/2020, art. 23

    Disposizioni emergenziali che hanno introdotto modalità telematiche e speciali per lo svolgimento delle udienze durante la pandemia; la Corte afferma che tali disposizioni non possono elidere il diritto all'oralità quando sia stata tempestivamente richiesta

  • decreto-legge n. 137/2020, art. 23-bis

    Prevede la possibilità della trattazione cartolare/rito camerale in determinate condizioni: la Corte ha stabilito che l'applicazione di tale procedura, se in presenza di una richiesta tempestiva di trattazione orale, comporta nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio

Massime di principio

  • Se il difensore presenta tempestiva istanza di trattazione orale (anche tramite PEC) l'adozione di una trattazione cartolare non partecipata determina nullità per violazione del contraddittorio
  • La nullità per violazione del contraddittorio, in questa fattispecie, è qualificata come nullità generale a regime intermedio e può essere dedotta con ricorso per cassazione
  • È fondamentale produrre prova documentale (es. ricevuta PEC, data e indirizzo di invio) della tempestività e correttezza della richiesta di udienza orale
  • Le disposizioni emergenziali (art. 23 e 23-bis d.l. n. 137/2020) non aboliscono il principio dell'oralità quando la parte interessata abbia esercitato tempestivamente il proprio diritto
  • In caso di accertata violazione si può ottenere l'annullamento della sentenza impugnata; la Corte di Cassazione può disporre la trasmissione degli atti per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello

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