Ordinanza n. 1497/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza alla sentenza n. 2579/2023 del Tribunale di Napoli;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Commissario ad acta nominato nell’ambito del giudizio di ottemperanza e istanza di revoca e sostituzione del medesimo
Esito
La controversia
Nel corso del giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 2579/2023 del Tribunale di Napoli, il ricorrente aveva chiesto la revoca del Commissario ad acta nominato con la sentenza n. 1529/2024 del TAR Campania e la contestuale nomina di un nuovo ausiliario, lamentando la completa inerzia del commissario nonostante la rituale comunicazione. Il TAR aveva già rilevato che l’istanza introduce una nuova fase del procedimento di ottemperanza, incidendo sia sulla figura dell’ausiliario del giudice sia sulle modalità di esecuzione del giudicato. Per tale ragione, aveva ordinato la notificazione dell’istanza, unitamente all’ordinanza, all’amministrazione debitrice e al Commissario ad acta, affinché il contraddittorio fosse instaurato anche nei confronti del soggetto direttamente inciso dalla richiesta di revoca. Poiché l’ordinanza precedente non risultava comunicata al ricorrente, il Collegio ha ritenuto necessario reiterare l’ordine di integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il TAR ha adottato una misura interlocutoria nell’ambito del giudizio di ottemperanza. Ha ordinato al ricorrente di notificare, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, l’istanza di revoca e sostituzione del Commissario ad acta, unitamente all’ordinanza stessa, sia al Ministero resistente sia al Commissario nominato con la sentenza n. 1529/2024. Ha imposto inoltre il deposito della prova delle notificazioni entro i successivi quindici giorni. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 26 maggio 2026 per il prosieguo. Non è stata ancora decisa nel merito la richiesta di revoca o sostituzione del commissario.
Norme richiamate
art. 114, comma 1, c.p.a.
un'istanza per la nomina di un commissario ad acta, qualora non sia già stato nominato nella sentenza che accoglie il ricorso, è parificata a un ordinario ricorso per ottemperanza. Di conseguenza, essa deve essere notificata ... alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza della cui ottemperanza si tratta
L’istanza di nomina del Commissario ad acta, quando non sia già disposto nella sentenza, è equiparata a un ricorso per ottemperanza e deve essere notificata all’amministrazione e alle altre parti del giudizio definito. Il TAR estende il medesimo principio, per identità di ratio, all’istanza di revoca e sostituzione di un commissario già nominato.
Massime di principio
- L’istanza di revoca e sostituzione di un Commissario ad acta già nominato introduce una nuova fase del giudizio di ottemperanza e deve essere portata a conoscenza delle parti interessate mediante instaurazione del contraddittorio.
- Nel procedimento relativo alla revoca di un Commissario ad acta, il contraddittorio deve essere garantito non solo nei confronti dell’amministrazione debitrice, ma anche nei confronti dello stesso commissario, quale soggetto direttamente inciso dalla revoca dell’incarico nella sua sfera giuridica e professionale.
- La mancata comunicazione di una precedente ordinanza che imponeva l’integrazione del contraddittorio giustifica la reiterazione dell’ordine, con assegnazione di un nuovo termine perentorio per le notificazioni e per il deposito della relativa prova.
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