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Sentenza

Sentenza n. 1835/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600874

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione dei decreti ingiuntivi n. 283/2025 e n. 486/2025 del Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi su due decreti ingiuntivi, ritualmente notificati e non spontaneamente eseguiti dal Comune. I titoli avevano ingiunto il pagamento di euro 6.921,00 ed euro 7.075,80, oltre IVA al 5%, interessi e spese processuali, a titolo di rette per l’assistenza prestata a nuclei di mamme e bambini ospitati presso strutture comunali. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione, il decorso del termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e chiesto l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., anche mediante nomina di un commissario ad acta, nonché la condanna alle spese. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti per l’ottemperanza: i decreti ingiuntivi costituivano titoli esecutivi ritualmente notificati e passati in giudicato, era decorso il termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e non risultava l’adempimento del Comune. Applicando l’art. 2697 c.c., il Collegio ha ritenuto che la ricorrente avesse provato il fatto costitutivo del diritto all’ottemperanza, mentre spettava al Comune dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi, inclusa l’estinzione dei crediti; tale onere non è stato assolto, anche perché l’ente è rimasto contumace. Il Comune è stato quindi ordinato a dare integrale esecuzione ai giudicati entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Milazzo, con facoltà di delega, incaricato di provvedere al pagamento entro ulteriori novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato al Comune. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l’azione di ottemperanza per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, inclusi i titoli esecutivi richiamati dal giudice.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice, compresa la possibilità di impartire ordini all’amministrazione e nominare un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni costituisce, nel caso concreto, un presupposto dell’azione esecutiva e dell’ottemperanza.

  • art. 2697 c.c.

    i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli

    Il creditore deve provare il fatto costitutivo del diritto all’ottemperanza; spetta invece all’amministrazione debitrice provare l’eventuale adempimento o gli altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di un decreto ingiuntivo divenuto definitivo, purché il titolo sia stato ritualmente notificato, sia decorso il termine legalmente previsto per il pagamento da parte della pubblica amministrazione e risulti l’inadempimento dell’ente debitore.
  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di un titolo esecutivo pecuniario, il creditore deve provare il titolo, la sua definitività, la notificazione e l’inadempimento; spetta invece all’amministrazione dimostrare fatti impeditivi, modificativi o estintivi, come l’avvenuto pagamento o l’estinzione del credito.
  • La mancata costituzione dell’amministrazione intimata non esonera il ricorrente dalla prova dei presupposti dell’ottemperanza, ma impedisce all’ente di assolvere l’onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di adempiere, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando il termine entro il quale dovrà provvedere in sostituzione dell’ente inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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