Cassazione Penale, Sentenza n. 38083/2022 del 07/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ordinava la consegna di Zingarelli alla Croazia in esecuzione di mandato di arresto europeo processuale emesso il 25/07/2022 dalla Procura di Spalato per associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di specie selvatiche. Il ricorrente ha dedotto: 1) omissione della traduzione in italiano dell'ordine di detenzione e mancata acquisizione di documentazione difensiva attestante che al tempo dei fatti era sottoposto a restrizione della libertà (detenzione dal 19/03/2022 e libertà controllata dal 18/07/2022) e che parte della custodia dovesse essere computata; 2) errata valutazione della giurisdizione e della sede di consumazione del reato (sosteneva che la sua attività si fosse svolta in Italia, non in Croazia, e che quindi dovesse operare il rifiuto di consegna ex art. 18-bis I.69/2005); 3) mancata considerazione che era già destinatario di altra misura restrittiva e che doveva comparire in Italia in udienza il 22/10/2022 per altro processo, circostanze che avrebbero dovuto indurre al rinvio o al rifiuto della consegna.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i rilievi relativi alla mancanza della traduzione dell'ordinanza di custodia, precisando che, dopo il d.lgs. n.10/2021, il mandato di arresto europeo deve essere autosufficiente e non è richiesta l'acquisizione dell'ordinanza tradotta; ha escluso l'obbligo dell'autorità italiana di verificare l'esistenza di termini massimi di custodia nella legislazione dello Stato richiedente (modifiche legislative hanno espunto tale controllo). I profili relativi al merito (giurisdizione italiana, valutazione della gravità indiziaria, computo della misura scontata all'estero) sono inammissibili in sede di consegna poiché la nuova disciplina limita la cognizione dell'autorità di esecuzione e impedisce la rivalutazione del merito. Quanto all'eccezione di competenza territoriale e alla possibile applicazione dell'art.18-bis, la Cassazione ha richiamato che il rifiuto per parte del fatto commessa in Italia è ora facoltativo e può essere applicato solo se emerge con certezza in base a un quadro fattuale non controvertibile e se è pendente un procedimento nello Stato richiedente; il ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare tali condizioni. Infine le asserzioni circa la sussistenza di altre misure restrittive e di udienze pendenti sono state ritenute generiche e non provate: mancava la specifica allegazione e l'interesse concreto al rinvio. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; disposizione degli adempimenti di cancelleria.
Norme richiamate
Legge 24 aprile 2005, n. 69 (mandato di arresto europeo)
La Corte richiama la L. 69/2005 nella versione novellata dal d.lgs. n. 10/2021: il mandato di arresto europeo deve essere autosufficiente e l'autorità di esecuzione verifica la sussistenza dei requisiti formali senza rivalutare il merito. Sono inoltre indicate le disposizioni relative ai motivi di rifiuto e alle forme di rinvio/valutazione discrezionale (art. 18, art. 18-bis, art. 22, art. 24).
Decreto legislativo n. 10 del 2021
Novella il sistema EAW: abroga commi dell'art. 6 L. 69/2005 che richiedevano acquisizione di documenti supplementari e elimina l'obbligo per l'autorità italiana di approfondire questioni di merito; impone che il mandato sia autosufficiente e limita la cognizione dell'autorità di esecuzione, rendendo molte doglianze di merito inammissibili.
Art. 18 della L. 69/2005
Individua i motivi di rifiuto alla consegna; la Corte evidenzia che alcune verifiche (es. esistenza di termini massimi di custodia nella legislazione dello Stato richiedente) non sono più richieste dopo la novella.
Art. 18-bis, comma 1, lett. b) della L. 69/2005
Il rifiuto per parte della condotta commessa nel territorio italiano è divenuto facoltativo e richiede condizioni stringenti: certezza, in base a elementi non controvertibili offerti dall'autorità emittente, che parte della condotta sia avvenuta in Italia e la pendency di un procedimento nello Stato richiedente.
Art. 22, comma 1 della L. 69/2005
"anche nel merito" (frase espunta dalla norma)
La modifica ha rimosso la possibilità di riesaminare il merito del provvedimento emesso dallo Stato richiedente, limitando i motivi di ricorso in Cassazione e le possibilità di rivalutazione della gravità indiziaria.
Art. 24 della L. 69/2005
Regola le ipotesi di rinvio dell'esecuzione per ragioni di opportunità e le condizioni per differire la consegna; richiede una valutazione discrezionale fondata su elementi specifici che il ricorrente non ha fornito.
Art. 303, commi 1,2,3 c.p.p.
Norme sul computo delle misure custodiali. La Corte ha ritenuto che le questioni relative al computo della custodia scontata all'estero non siano rilevanti in sede di decisione sulla consegna dopo le modifiche normative.
Art. 606, lettere b) e c) c.p.p.
Indicano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto i motivi proposti in parte manifestamente infondati o inammissibili, rispettando i limiti di censura imposti dal nuovo quadro normativo.
Art. 616 c.p.p.
Disposizione che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata condannando Zingarelli.
Art. 699 c.p.p.
Richiamato dalla difesa in relazione alla valutazione di opportunità e termini processuali; la Corte ha ritenuto le allegazioni generiche e non idonee a far valere le pretese difensive in sede di consegna.
Massime di principio
- Dopo il d.lgs. n.10/2021 il mandato di arresto europeo deve essere autosufficiente: l'autorità di esecuzione italiana non è tenuta ad acquisire documenti stranieri tradotti (es. ordinanze di custodia) se il mandato contiene le informazioni necessarie.
- In sede di consegna non è generalmente possibile rimettere in discussione il merito della contestazione penale o la valutazione della gravità degli indizi: molte censure di fatto o di merito sono inammissibili alla luce della limitazione di cognizione introdotta dalla normativa.
- Il rifiuto della consegna per ipotesi di commissione di parte del fatto in Italia (art. 18-bis) è ora facoltativo e richiede prova chiara e non controversa che una porzione della condotta sia avvenuta in Italia e che sia pendente un procedimento nello Stato richiedente; mere supposizioni o deduzioni non sono sufficienti.
- Per ottenere il differimento o il rifiuto della consegna per motivi connessi a procedimenti penali italiani già pendenti o a misure restrittive vigenti, il difensore deve produrre documentazione precisa e provata e dimostrare un interesse concreto e specifico al rinvio: allegazioni generiche non convincono né la Corte di appello né la Corte di cassazione.
- Questioni come il computo della custodia già scontata all'estero o la durata massima delle misure cautelari nella legislazione dello Stato richiedente non sono più rilevanti ai fini del rifiuto della consegna secondo la disciplina vigente e non costituiscono, di per sé, motivo idoneo a impedire l'esecuzione del mandato.
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