Cassazione Civile, Ordinanza n. 32892/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La lite trae origine dal pagamento, da parte della banca, di assegni bancari falsificati recanti la firma apparente del legale rappresentante della società attrice. In primo grado era stata accolta la domanda risarcitoria proposta dalla società nei confronti della dipendente indicata come responsabile della falsificazione, mentre la domanda contro la banca era stata respinta; era stata però disposta la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori domande restitutorie relative a interessi, anatocismo e commissione di massimo scoperto. La Corte d'appello ha confermato l'assenza di colpa della banca e l'insussistenza del danno non patrimoniale, rigettando l'appello principale, e ha rigettato anche l'appello incidentale della banca. In cassazione la società ha proposto ricorso con otto motivi, ma dalla sentenza emerge che il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto da soggetto privo di legittimazione: l'atto di appello era stato infatti proposto da una società diversa da quella che aveva agito in primo grado, con distinta soggettività giuridica, diverso codice fiscale, sede e amministratore, senza prova di alcun subentro nel rapporto controverso. È stata inoltre ritenuta inammissibile la procura ad litem depositata dall'intimata privata, perché non rilasciata nei modi richiesti dall'art. 83 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva della ricorrente, in quanto soggetto estraneo al giudizio di appello e non dimostratosi successore della parte che aveva partecipato al grado di merito conclusosi con la sentenza impugnata. La Corte ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della banca controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito delle memorie
art. 83 c.p.c.
richiamato per affermare l'inammissibilità della procura ad litem dell'intimata perché non rilasciata in calce o a margine di controricorso o memoria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Cass., Sez. Un., 28 novembre 2001, n. 15145
richiamata per il principio secondo cui la legittimazione a proporre ricorso per cassazione o a resistervi spetta solo a chi abbia formalmente assunto la veste di parte nel giudizio di merito concluso con la decisione impugnata
Massime di principio
- La legittimazione a proporre ricorso per cassazione, o a resistervi, spetta soltanto al soggetto che abbia formalmente assunto la qualità di parte nel giudizio di merito definito dalla decisione impugnata.
- Se il ricorso è proposto da un soggetto diverso da quello che ha partecipato al grado di merito, e non è allegato o provato un subentro nel rapporto controverso, il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione.
- La mera circostanza che una parte vittoriosa abbia richiesto il pagamento delle spese processuali a un soggetto diverso non è sufficiente a dimostrare la successione nel rapporto sostanziale o processuale.
- La procura alle liti depositata dall'intimato è inammissibile se non risulta rilasciata nelle forme richieste dall'art. 83 c.p.c.
- In caso di inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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